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Piano di utilizzo terre e rocce da scavo

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo: le novità del nuovo decreto

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Cos’è, chi deve presentarlo e a chi, i tempi da rispettare e i contenuti: tutto sul piano di utilizzo

Il piano di utilizzo è redatto in conformità all’allegato 5 del dpr 120/2017 ed è il documento nel quale il proponente attesta il rispetto di condizioni e requisiti in materia di beni classificati come sottoprodotti e non come rifiuti. In questo articolo analizziamo nel dettaglio da cosa è composto il piano di utilizzo, chi deve presentarlo, a chi e quando deve essere presentato, cosa indicare all’interno e cosa allegare. L’argomento degli scavi in cantiere è molto delicato in quanto include un elevato rischio di seppellimento e sprofondamento per questo può essere importante essere guidati alla redazione da un software per la modulistica e i documenti per le costruzioni. Ti ricordo che il dlgs 81/08 prevede il piano di sicurezza degli scavi, un documento fondamentale in materia di sicurezza, corredato da tavole esplicative di progetto (con annessa planimetria sull’organizzazione del cantiere e, nel caso di un’opera complessa, una tavola tecnica sugli scavi). Il software piano di sicurezza scavi ti guida nella corretta compilazione del documento.

Piano di utilizzo: cos’è

Secondo il dpr 120/2017, art. 2 comma 1 lett. f), il piano di utilizzo terre e rocce da scavo è il documento nel quale il proponente attesta il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis del dlgs 152/2006 (sottoprodotto) e dall’articolo 4 del dpr 120/2017 (criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) ai fini dell’utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni. Il proponente è il soggetto che presenta il piano di utilizzo, l’esecutore colui che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17 (dpr 120/2017).

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo, chi deve presentarlo

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è redatto in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5 del dpr 120/2017. Viene trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.

Nella bozza del nuovo decreto (in via di pubblicazione) viene riportata una novità: un piano di gestione delle terre e rocce da scavo. Viene aggiunto il comma 1 bis all’articolo 9 secondo cui il proponente può presentare in via preliminare un piano di gestione delle terre e rocce da scavo che contenga almeno gli elementi indicati nell’allegato 5-bis, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA). Il Piano di utilizzo elaborato in fase di progettazione esecutiva o prima dell’inizio dei lavori dovrà essere redatto in conformità alle previsioni del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo.

Il piano di gestione terre e rocce da scavo include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del dpr 445/2000. Il legale rappresentante dell’impresa (o la persona fisica proponente l’opera) attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell’allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

Secondo il nuovo regolamento, il piano di utilizzo deve essere presentato dal proponente (committente, progettista, legale rappresentante dell’impresa che realizzerà l’opera progettata, il legale rappresentante dell’impresa che eseguirà gli scavi, ecc.).

Piano di utilizzo: a chi e quando presentarlo?

Il piano, come anticipato, viene trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorità competente può chiedere eventuali integrazioni alla documentazione ricevuta. Trascorsi i 30 giorni la documentazione si intende completa.

Dopo 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo (o dall’integrazione) il proponente avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.

Se l’autorità competente accerta la mancata sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, dispone il divieto di inizio o di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti tramite provvedimento motivato.

Le verifiche dell’autorità competente

L’Agenzia di protezione ambientale ha il compito di effettuare verifiche specifiche circa il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo. Secondo una programmazione annuale predispone: ispezioni, controlli, prelievi e verifiche. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Nella predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini sono ridotti della metà. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all’autorità competente, può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente lo svolgimento in via preventiva dei controlli.

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa), del dpr 120/2017 sono integralmente utilizzate (nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione) da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato. L’allegato 5 del dpr dpr 120/2017 contiene una serie di informazioni utili circa il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

I contenuti del piano di utilizzo

Il piano di utilizzo indica:

  • l’ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l’indicazione dei relativi volumi in banco (“e in cumulo” viene aggiunto nelle bozza del decreto in pubblicazione) suddivisi nelle diverse litologie;
  • l’ubicazione dei siti di destinazione e l’individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;
  • le operazioni di normale pratica industriale volte a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all’allegato 3;
  • le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4. Devono essere precisati:
    • i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche- idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
    • le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare;
    • la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d’opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell’allegato 9, parte A.
  • l’ubicazione dei siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l’indicazione della classe di destinazione d’uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;
  • i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, nastro trasportatore).

Piano di utilizzo terre e rocce da scavo 2017

Il piano di utilizzo indica i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:

  • inquadramento territoriale e topo-cartografico:
    • denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
    • ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
    • estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
    • corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
    • planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2.000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all’estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
    • planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell’area interessata allo scavo o del sito);
    • profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
    • schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
  • inquadramento urbanistico: individuazione della destinazione d’uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
  • inquadramento geologico ed idrogeologico:
    • descrizione del contesto geologico del sito;
    • ricostruzione stratigrafica del suolo;
    • descrizione del contesto idrogeologico della zona;
    • livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).
  • descrizione delle attività svolte sul sito:
    • uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
    • definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
    • identificazione delle possibili sostanze presenti;
    • risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
  • piano di campionamento e analisi:
    • descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
    • localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
    • elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell’allegato 4;
    • descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

Terre e rocce da scavo 2017 vs bozza nuovo regolamento: il piano di utilizzo

Le differenze riscontrate dallo schema di confronto (tra il regolamento 2017 e il nuovo decreto in uscita ancora in bozza) circa il piano di utilizzo sono:

  • nella bozza nuova viene aggiunto il comma 1-bis all’art. 9 che recita: “Fermo restando quanto previsto al comma 1, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), il proponente può presentare in via preliminare un piano di gestione delle terre e rocce da scavo che contenga almeno gli elementi indicati nell’allegato 5-bis. Il Piano di Utilizzo elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere redatto in conformità alle previsioni del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo.
  • nella nuova bozza viene aggiunto l’allegato 5-bis interamente dedicato al piano di gestione delle terre e rocce da scavo. L’allegato 5-bis disciplina i contenuti minimi del Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo da presentare, a cura del proponente, al fine di consentire la valutazione degli impatti sulle tematiche ambientali;
  • nella nuova bozza (all’art. 14 comma 5) è stata aggiunta la possibilità di conservare il piano di utilizzo anche in formato digitale.
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