“Piano Casa”: detrazioni fiscali (36% e 55%) solo per la parte preesistente, non per gli ampliamenti
Il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 4/E emanata lo scorso 4 gennaio dall’Agenzia delle Entrate
Tuttavia se l’intervento eseguito, anche usufruendo del piano casa è classificabile come intervento di ristrutturazione edilizia [ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001], è possibile avvalersi delle citate detrazioni fiscali.
Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 4/E del 4 gennaio, con la quale l`agenzia delle Entrate fornisce risposta al quesito posto da una direzione generale.
Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) definisce interventi di ristrutturazione anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l`adeguamento alla normativa antisismica”, mentre sono interventi di nuova costruzione quelli riguardanti la “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l`ampliamento di quelli esistenti all`esterno della sagoma esistente”.
Sulla base di queste definizioni, l`Amministrazione finanziaria ha specificato che l`agevolazione del 36% non spetta alle nuove costruzioni (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) mentre è consentita:
- per gli interventi di ristrutturazione che aumentano la superficie ma non il volume preesistente, con l`unica eccezione dei servizi igienici per la cui costruzione è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti
- per la demolizione e fedele ricostruzione degli edifici [articolo 31, lettera d), legge 457/1978, ora art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001]
In caso di demolizione e ricostruzione del manufatto, i vantaggi fiscali sono riconosciuti solo in caso di fedele ricostruzione cioè rispettando sia la sagoma che la volumetria preesistenti (poiché, come detto, l’intervento si configura, in tal caso, come ristrutturazione edilizia).
Nel caso in cui si effettui, invece, una demolizione e ricostruzione con ampliamento dell`immobile, la detrazione non spetta poiché si identifica una “nuova costruzione”.
Infine, se si procede alla ristrutturazione senza demolizione dell`immobile e con ampliamento dello stesso, i benefici competono solo per la parte riguardante la parte preesistente poiché l`ampliamento configura una “nuova costruzione” (circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010).
Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 4/E 2011 dell’Agenzia delle Entrate

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