Piano Casa Campania: le modifiche sul bollettino ufficiale
Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 10 gennaio 2011 le Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Piano Casa) e alla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).
Ricordiamo alcune delle principali novità del provvedimento.
Il Piano casa modificato prevede (art.4) interventi straordinari di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per uso abitativo, fino al 20% della volumetria esistente per le seguenti tipologie di edifici:
- residenziali uni-bifamiliari;
- edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi;
- residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.
Per volumetria esistente “si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente”.
L’art. 5 consente, per interventi di demolizione e ricostruzione all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, l’aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali.
Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale (secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lett. c)) è consentita la modifica di destinazione d’uso di volumetria esistente da non residenziale a residenziale, entro il limite del 20% (art. 4, comma 3).
Nelle zone agricole (art. 6 bis, comma 1) sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili (o di loro parti), per uso residenziale o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola. Sempre in zona agricola è consentita inoltre (art. 6 bis, comma 2) la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento (art. 4) o di demolizione e ricostruzione con ampliamento (art.5), con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della volumetria esistente ad uso agricolo.
Il Piano-Casa prevede la possibilità di riqualificare le aree urbane degradate anche attraverso la conversione in edilizia abitativa di aree industriali dismesse, con il vincolo di destinazione del 30% all’edilizia sociale. La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere destinazione: abitativa, uffici in misura non superiore al 10%, esercizi di vicinato, botteghe artigiane.
Ricordiamo, infine, che una delle modifiche sostanziali approvate è l’abrogazione della limitazione degli interventi alla sola prima casa (art. 6); è così possibile intervenire anche sulle seconde case nel rispetto, ovviamente, delle altre condizioni previste dalla norma.

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