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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Permesso di costruire senza autorizzazione paesaggistica: è valido?

Permesso di costruire senza autorizzazione paesaggistica: è valido?

Il permesso di costruire rilasciato senza autorizzazione paesaggistica è inefficace. I chiarimenti del CdS

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 5 Ottobre 2022/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Permesso di costruire e validità senza autorizzazione paesaggistica

Il Consiglio di Stato con una nuova sentenza, la n. 7701/2022, ribadisce l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e condizione necessaria per l’efficacia del permesso di costruire in area paesaggisticamente vincolata.

Obbligo di demolizione di un fabbricato realizzato con PdC ma senza autorizzazione paesaggistica, il caso

Il proprietario di un fondo sito in area con vincolo paesaggistico vi realizzava un fabbricato assentito con permesso di costruire ma senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica inizialmente ritenuta “non dovuta” dal Comune stesso.

Successivamente, proprio per quella autorizzazione mancante, venivano sospesi i lavori.

Veniva in seguito richiesto un permesso di costruire in variante in corso d’opera. Il Comune rilasciava il titolo abilitativo ma con la prescrizione che il PdC sarebbe diventato efficace solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il proprietario decideva, quindi, di terminare lo stesso i lavori, anche senza autorizzazione paesaggistica. Successivamente, l’immobile veniva venduto ad una società.

La società a sua volta richiedeva un altro permesso di costruire per completare la struttura, ma il rilascio veniva negato dal Comune non solo per la mancata autorizzazione paesaggistica fin dalla costruzione del fabbricato (autorizzazione che il Comune riteneva non potesse essere acquisita postuma, secondo l’art. 146, comma 4 e 167 del D.Lgs. 42/2004), ma anche per l’eccessiva altezza dell’edificio; da qui il ricorso al Tar.

La legge punisce severamente e penalmente chi deturpa i nostri tesori paesaggistici, abusando di questi con la creazione di manufatti edilizi non autorizzati! Oggi però puoi disporre di un valido aiuto con il software relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, in pochi minuti ed in maniera guidata, la documentazione per:

  • l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
  • l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al D.P.R. 31/2017.

Il ricorso al Tar ed il no dei giudici

Il Tar respingeva il ricorso, poiché se era vero che l’immobile era stato assistito da permessi mai annullati in autotutela (ma comunque inefficaci), ciò non significava che fosse possibile il rilascio di un successivo titolo edilizio, che ne avesse autorizzato il completamento in violazione delle norme sulle altezze.

La società decideva di ricorrere in appello presso i giudici di Palazzo Spada, lamentando che sia il PdC iniziale che quello rilasciato in variante attestavano essere “non dovuto” il nulla osta della Soprintendenza, ragione per cui si sarebbe ingenerato nel precedente proprietario, e nella società acquirente, un legittimo affidamento sulla validità del titolo edilizio per la realizzazione del fabbricato, e sulla scorta del quale era stata poi avanzata la richiesta di permesso di costruire in completamento, oggetto del provvedimento di diniego impugnato in prime cure.

Consiglio di Stato: no all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successiva alla realizzazione, anche parziale, degli interventi

Il CdS ricorda che :

  • l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce, ai commi 1 e 2, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, devono “astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione“, dalle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico;
  • al comma 4, la norma precisa che “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio“;
  • i lavori eseguiti sulla base di titoli edilizi legittimi, ma in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, sono suscettibili di atti inibitori e sanzionatori, inclusa la demolizione, in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo, e come tali inidonei a costituire la base di ulteriori nuove opere;
  • l’autorizzazione paesaggistica mancante non può essere rilasciata ex post, sia perché si tratta di titoli che debbono necessariamente precedere gli interventi edilizi (come afferma chiaramente il richiamato art. 146 del D.Lgs. 42/2004) sia perché gli unici casi in cui è ammesso il rilascio di una autorizzazione paesaggistica ex post, intesa come “parere di compatibilità paesaggistica”, sono indicati all’art. 167, co. 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, e tra essi sono esclusi gli interventi che determinano creazione di superfici utili, di volumi o aumento della volumetria legittimamente realizzata.

Nel caso in esame l’intervento edilizio realizzato in mancanza di preventiva autorizzazione paesaggistica, sulla base dei permessi di costruire richiesti, ha dato origine alla costruzione di un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre ad un piano sottotetto, e pertanto è da escludersi che per esso possa essere rilasciato il “parere di compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • “Piano paesaggistico e PRG: quale prevale?“
  • “Manufatti in edilizia libera in area vincolata: occorre l’autorizzazione paesaggistica?“
  • “Autorizzazione paesaggistica: è lecito negarla in un’area già compromessa/urbanizzata?“
  • “Validità del permesso di costruire“
  • “Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica“
  • “Validità autorizzazione paesaggistica: quali sono i termini?“
  • “Voltura del permesso di costruire“
  • “Autorizzazione paesaggistica per cappotto termico“
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Download Gratuito Consiglio di Stato - sentenza n. 7701/2022 (permesso di costruire senza autorizzazione paesaggistica)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/permesso-di-costruire-senza-autorizzazione-paesaggistica-e-valido/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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