Permesso di costruire in sanatoria: ecco cosa succede per le costruzioni in zona sismica
Permesso di costruire in sanatoria: la Cassazione chiarisce che il permesso è valido per estinguere i reati contravvenzionali previsti dalla sola normativa urbanistica vigente
Il proprietario di un immobile aveva iniziato i lavori di realizzazione di un locale seminterrato, avente struttura in cemento armato delle dimensioni di 8,20 m x 7,60 m, con altezza pari a 2,50 m, sito in zona sismica.
A seguito di un accertamento comunale, i lavori venivano sospesi e al proprietario veniva conferita un’ammenda per la violazione dei seguenti articoli del testo unico dell’edilizia:
- artt. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche) e 95 (Sanzioni penali) del dpr n. 380/2001, per avere iniziato i lavori senza darne preavviso scritto al competente Sportello Unico per l’edilizia (capo B)
- artt. 94 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) e 95 (Sanzioni penali) del dpr n. 380/2001, per avere iniziato i lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico Regionale (capo C)
- artt. 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e 72 (Omessa denuncia dei lavori) del dpr n. 380/2001, per avere omesso di denunciare al competente Sportello Unico per l’edilizia i lavori in questione prima del loro inizio
Il proprietario presentava ricorso contro la sospensione dei lavori e la sanzione ricevuta.
Il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte territoriale respingevano il ricorso.
L’attore si rivolgeva dunque alla Corte di Cassazione contro la decisione di Appello.
Sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30654/2017, si esprime sul ricorso presentato. Il ricorrente ritiene illegittima la sospensione dei lavori, avendo ottenuto un permesso di costruire in sanatoria che ovvierebbe agli abusi commessi.
Secondo gli Ermellini, però, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001, comporta l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.
Pertanto la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della sanzione.
In definitiva il proprietario per sanare gli abusi edilizi commessi, a norma di legge, avrebbe dovuto agire nel seguente modo:
- richiedere il permesso di costruire in sanatoria, con relativa ammenda, per regolarizzare la questione urbanistica
- presentare apposita autorizzazione sismica
- pagare la sanzione per aver omesso di denunciare i lavori prima del loro inizio
Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione n. 30654/2017
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Ho un caso analogo. La mia domanda è: è vincolante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria alla autorizzazione sismica o, è vincolante l’inizio dei lavori previo rilascio del pdc e autorizzazione sismica?
Per procedere a un’attività edilizia che comporti lavori strutturali, sono necessari, nell’ordine:
– titolo abilitativo (permesso di costruire), rilasciato dal comune
– autorizzazione sismica,rilasciata dal Genio Civile