Quando è necessario il permesso di costruire per camper e roulotte?
La Cassazione ribadisce che la collocazione di una “casa mobile” con una stabile destinazione abitativa necessita di permesso di costruire
Con la sentenza n. 36481/2019 la Cassazione chiarisce quando serve il permesso di costruire per l’istallazione di camper e roulotte, o di una casa mobile.
In particolare, vengono distinti due casi:
- serve sempre il permesso di costruire se le “case mobili”hanno una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative
- non è necessario il permesso di costruire nel caso di collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, solamente dedicati a turisti.
I fatti in breve
La proprietaria di un terreno ha posizionato sul suolo un prefabbricato modulare di 42 m², in parte poggiato su carrello, in parte su pali telescopici, articolato in:
- due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotati di cucine, bagni e camere da letto
- una terrazza esterna con parapetti in metalli a protezione e un’area pavimentata con mattoni autobloccanti.
Il Tribunale di Agrigento prima e la Corte di Appello di Palermo poi, condannano la proprietaria poiché: “ometteva di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l’edilizia“.
Avverso tali sentenze l’imputata propone ricorso per Cassazione, specificando che:
le opere realizzate, per un verso, sono di dimensioni ridotte e di tipo provvisorio e, quindi, non comporterebbero una modificazione significativa del territorio, e, per altro verso, sono funzionali a soddisfare bisogni primari.
Inoltre, aggiunge che:
la casa mobile non sarebbe stata destinata ad uso abitativo, ma solo a deposito o magazzino, in quanto non dotata di corrente elettrica e gas, né di sistema fognario ed allaccio idrico e provvista di ruote e gancio da traino, elementi che attesterebbero inequivocabilmente l’uso temporaneo della costruzione.
Sostiene poi la ricorrente che, a prescindere dalla natura dell’opera, troverebbe applicazione l’art. 5 della legge regionale n. 37/1985, secondo cui: “L’autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per (…) l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo“.
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la sosta o il parcheggio di una casa mobile non richiederebbe alcuna concessione; tutt’al più un’autorizzazione.
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, condanna quindi la proprietaria al pagamento delle spese.
Viene sottolineato, con la sentenza in esame, come la Corte territoriale abbia correttamente applicato il principio secondo cui è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), dpr n. 380/2001) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.
Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un’area di una “casa mobile” con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non è necessario, ai sensi dell’art. 3 del citato dpr (come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 98 e dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).
Nel caso in esame, come anticipato, i giudici di merito hanno accertato che l’opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopi posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e una pavimentazione, da ciò logicamente desumendo che era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l’altro dimostrato dal fatto che dal momento dell’installazione del fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell’imputata.
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Vorrei capire una cosa. Se uno si compra un camper o un caravan da usare per le vacanze, e possiede un terreno, una proprieta’ privata nella quale risiede perche’ proprietario di una casa, si puo’ sapere se e’ libero di custodire in tale terreno il suo camper o caravan nei periodi che non li usa??? Altrimenti dove lo mette? Non mi si vorra’ mica dire che, secondo la legge, uno deve richiedere l’abitabilita’ del proprio camper/caravan, per custodirli/parcheggiarli nella sua stessa proprieta’ (abitabilita’ che tra l’altro non applicherebbe neanche perche’ non ci vive)? Altrimenti viene accusato di abusivismo???
Ciao Manuela,
bisogna fare una distinzione tra caravan “parcheggiato” su un terreno, cioè non utilizzato come abitazione (non deve essere usato in maniera permanente come dimora e quindi ad esempio essere allacciato alle reti) e caravan stabilmente collocato in una proprietà per uso abitativo.
Il Testo Unico dell’edilizia infatti chiarisce che se il caravan, o le roulotte, vengono utilizzati per soddisfare esigenze abitative stabili nel tempo allora è necessario il permesso di costruire.
Quindi se tu utilizzi la tua proprietà semplicemente per parcheggiare il caravan, non hai bisogno di nessun titolo edilizio. Se invece usi il caravan per viverci, lo tieni parcheggiato in maniera permanente, lo allacci alle reti (fogne, elettricità, acqua), allora esso è equiparato ad un’immobile e deve essere autorizzato, attraverso il permesso di costruire, dal Comune.