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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Permesso di costruire in sanatoria condizionato: non è legittimo

Permesso di costruire in sanatoria condizionato: non è legittimo

La Cassazione chiarisce che il permesso di costruire in sanatoria condizionato rappresenta una pratica illegittima che non estingue il reato edilizio in materia di abusi

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 13 Maggio 2021/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
progetti e piantine

Cos’è il permesso di costruire in sanatoria “condizionato”? Può sostituire il permesso di costruire in sanatoria rilasciato sulla base della doppia conformità?

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 16498/2021 risponde a queste domande.

Il caso

Un privato realizzava un’opera edilizia senza richiederne il necessario permesso di costruire.

Successivamente, al privato veniva rilasciato dal Comune un permesso di costruire in sanatoria.

Il comune poneva come condizione imprescindibile al rilascio del permesso la realizzazione di alcuni interventi atti a mitigare l’impatto dell’abuso; ciò avrebbe consentito di regolarizzare l’immobile con ogni positiva conseguenza anche sull’ordine di demolizione.

Questa modalità di procedere da parte dei Comuni, in uso in passato, è stata considerata dalla Cassazione normativamente scorretta.

Infatti, nel caso specifico, il permesso di costruire era dichiarato illegittimo dal tribunale ordinario che:

  • revocava i benefici della sospensione della pena concessi all’autore dell’abuso;
  • rigettava la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione.

La vicenda giungeva comunque in Cassazione, a seguito del ricorso del privato.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I giudici della Cassazione confermano la sentenza del tribunale, infatti a loro giudizio:

deve considerarsi illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

Gli ermellini spiegano infatti che la sanatoria degli abusi edilizi, idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 (Sanzioni penali) del D.P.R. 380/2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso.

Tale sanatoria può essere rilasciata solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 (Accertamento di conformità) dello stesso Testo Unico e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Per la Cassazione, quindi, un permesso di costruire in sanatoria “condizionato” è sempre illegittimo, pertanto, viene confermato l’ordine di demolizione e annullato l’atto del Comune.

Essendo la vicenda generata da un errore procedurale del Comune, i giudici accordano la sospensione condizionale della pena.

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli:

  • “Permesso di costruire in sanatoria: serve la doppia conformità“
  • “Permesso di costruire in sanatoria o condono edilizio? Nuovi chiarimenti della Cassazione“
  • “Abuso edilizio, può essere concessa la sanatoria se l’immobile non è completato?“

Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione

praticus-ta
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/permesso-di-costruire-in-sanatoria-condizionato-non-e-legittimo/
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