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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Permesso di costruire in sanatoria: basta il silenzio assenso?

Permesso di costruire in sanatoria: basta il silenzio assenso?

Il silenzio assenso del Comune ai fini del rilascio di un pdc in sanatoria non basta se la documentazione risulta incompleta. Lo chiarisce il Consiglio di Stato

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 23 Settembre 2021/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Permesso di costruire in sanatoria: basta il silenzio assenso?

Attenzione, in mancanza di uno dei requisiti di legge ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il silenzio assenso per scadenza dei limiti di tempo per la risposta dell’ente potrebbe anche rivelarsi come un silenzio rifiuto.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6235/2021 chiarisce il caso.

I fatti in breve

Il proprietario di un’azienda agricola presentava al Comune istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per un ricovero attrezzi.

Decorsi i termini per la formazione del silenzio assenso, il Comune emetteva un’ordinanza di sospensione dei lavori di realizzazione del capannone per ricovero attrezzi, solo successivamente avrebbe rigettato l’istanza di permesso di costruire con apposito provvedimento.

L’imprenditore, quindi, faceva ricorso al Tar contestando l’ordinanza di sospensione dei lavori e chiedendo l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire.

Il Tar respingeva il ricorso; conseguentemente il proprietario si appellava al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici premettono che il decorso del termine comporta l’automatica perdita d’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori, poiché non è possibile tenere il privato per un tempo indeterminato nell’incertezza circa la sorte dei lavori di suo interesse.

Ma i giudici di Palazzo Spada spiegano anche che in materia edilizia il silenzio assenso, di cui all’art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. 380/2001, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silenzio dell’ente:

non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura, ad esempio, in difetto di completezza della documentazione occorrente

Nel caso in esame risulta che il Comune  aveva rilevato l’incompletezza dei documenti presentati dal ricorrente, subordinando (con una nota recapitata all’istante ricorrente) il rilascio dei permessi alla produzione di ulteriore documentazione, adempimento che il ricorrente non aveva ottemperato.

Di conseguenza, il CdS conferma che in base ad un orientamento consolidato, ai fini della formazione del silenzio assenso non va considerato solo il decorrere del tempo, ma occorre anche la presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del pdc in sanatoria, ivi compresa la completezza della documentazione a giustificazione della pretesa sostanziale avanzata dall’istante, nonché la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica di riferimento.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli:

  • “Silenzio assenso nel permesso di costruire, aggiornato il dossier ANCE“
  • “Si può invocare il silenzio-assenso in caso di permesso di costruire in deroga al PRG?“
  • “Silenzio assenso e silenzio diniego: qual è la differenza“
  • “Silenzio assenso pubblica amministrazione: quando si applica?“
  • “Silenzio inadempimento: definizione, contesti e soluzioni“

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

praticus-ta
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/permesso-di-costruire-in-sanatoria-basta-il-silenzio-assenso/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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