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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Permesso di costruire in deroga: vale il silenzio-assenso?

Permesso di costruire in deroga: vale il silenzio-assenso?

CdS: il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici non prevede la formazione del silenzio-assenso

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 16 Febbraio 2022/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Permesso di costruire in deroga: vale il silenzio-assenso?

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 616/2022 chiarisce i limiti della formazione del silenzio assenso in merito al rilascio del permesso di costruire.

Permesso di costruire in deroga e silenzio-assenso: il caso

Le proprietarie di un terreno agricolo decidevano di realizzare cinque villette residenziali per un totale di venti unità abitative, con rimozione delle preesistenti serre florovivaistiche e contestuale modificazione della destinazione d’uso da “aree per attività produttiva di tipologia agro-industriale” a “residenziale”.

Per tale progetto chiedevano un permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Comunale.

Successivamente, il Comune, trascorsi diversi mesi disponeva l’interruzione del procedimento di rilascio del permesso di costruire a cui seguiva la comunicazione delle istanti dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso.

L’amministrazione rispondeva a sua volta contestando la formazione di tale silenzio-assenso, per cui le istanti decidevano di far ricorso al Tar.

Avendo il Tar respinto il ricorso, le donne decidevano di far ricorso in appello presso il CdS, con le seguenti motivazioni:

  • l’istituto del silenzio-assenso, in quanto divenuto di applicazione generalizzata, deve essere applicato anche nel caso in esame;
  • sarebbe errata la qualificazione del progetto da parte del Consiglio comunale come “nuova costruzione”, quindi non autorizzabile in via derogatoria, in quanto la demolizione delle serre abbandonate e la sostituzione con alcune villette rientrerebbe in linea generale nella categoria della ristrutturazione edilizia.

La sentenza del Consiglio di Stato: il silenzio assenso non vale per il pdc in deroga agli strumenti urbanistici

I giudici di Palazzo Spada, in accordo con il giudizio del Tar, escludono l’applicazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 20 (procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. 380/2001 in ipotesi di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’art. 14 del medesimo Testo unico dell’edilizia, infatti per consolidata giurisprudenza amministrativa:

  • la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica ed edilizia di riferimento;
  • il permesso di costruire in deroga è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo;

A conclusione del giudizio, il CdS si sofferma sull’inquadramento dell’intervento edilizio del caso in esame come “nuova costruzione” e spiega che giustamente è stato definito tale anziché come “ristrutturazione edilizia”.

Infatti, definire quell’intervento come ristrutturazione edilizia  avrebbe escluso la condizione che il mutamento di destinazione d’uso avrebbe comportato un aumento della superficie coperta prima della ristrutturazione (comma 1-bis dell’articolo 14 del TUE), tenuto conto:

  • della radicale modifica del sedime degli edifici a realizzarsi rispetto alle serre preesistenti, come risultante dagli stessi elaborati tecnici allegati all’istanza di permesso di costruire in deroga, ove si descrive che i cinque nuovi fabbricati a destinazione residenziale sviluppano una superficie utile lorda pari a 1.388,88 m², a fronte della superficie sviluppata con le serre preesistenti pari a 1.266,75 m²;
  • nonché dei limiti della nozione di ristrutturazione edilizia, considerato che l’art. 3, comma 1, lett. d), al tempo dei fatti e prima delle modifiche apportate dal “decreto semplificazioni”, nel ricomprendere tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione di edifici e costruzioni di edifici anche diversi per caratteristiche edilizie e di sagoma, precisava che, a seguito della demolizione e ricostruzione, doveva essere mantenuta la stessa volumetria dell’edificio preesistente.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli:

  • “Silenzio assenso nel permesso di costruire, aggiornato il dossier ANCE“
  • “Si può invocare il silenzio-assenso in caso di permesso di costruire in deroga al PRG?“
  • “Edilizia: le novità della legge semplificazioni“
  • “Il silenzio-assenso si può formare su un immobile in zona A (centro storico)?“
  • “Concessione edilizia: cos’è e come ottenerla“
  • “Silenzio assenso e silenzio diniego: qual è la differenza“
  • “Silenzio assenso pubblica amministrazione: quando si applica?“
  • “Silenzio inadempimento: definizione, contesti e soluzioni“
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Download Gratuito Consiglio di Stato - sentenza n. 616/2022 (permesso di costruire in deroga e silenzio-assenso)

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