Permesso di costruire in deroga: il Comune ha sempre ampia discrezionalità decisionale
Il Tar Lecce chiarisce che il permesso di costruire in deroga gode dell’ampia discrezionalità decisionale da parte dell’amministrazione comunale
Con la sentenza n. 192/2020 del Tar Puglia si chiarisce la posizione di un Comune che si trovi a dover decidere sulla concessione di un permesso di costruire in deroga al vigente PRG: la decisione dell’Ente è ampiamente discrezionale ma comunque va motivata al fine dell’interesse della pubblica collettività (vedi anche questo articolo di BibLus-net sul permesso in deroga).
Il caso
Una società chiedeva ed otteneva un permesso di costruire in deroga al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) in un Comune pugliese.
La S.r.l. intendeva ristrutturare una parte di un edificio precedentemente adibito ad asilo comunale. Successivamente la stessa intendeva cambiare la destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato per farne un centro diurno utile all’accoglienza di “utenti psichiatrici“.
Un gruppo di residenti, proprietari di aree ed abitazioni in prossimità dell’asilo, decideva quindi di ricorrere al Tar.
La sentenza del Tar Puglia
Da premettere che i ricorrenti a sostegno del ricorso adducevano, tra i vari motivi in opposizione, che vi era “carenza motivazionale (art. 14. TU 380/2001)”.
Per i Giudici del Tar tale carenza motivazionale non sussiste, poiché:
il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale;
in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo.
Per tali motivi il ricorso è da ritenersi infondato e quindi respinto.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lecce

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