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Permesso di costruire e silenzio-assenso: come funziona?

Permesso di costruire e silenzio-assenso: come funziona?

Il silenzio-assenso per il rilascio di un PdC può formarsi anche con domanda non conforme alla legge, salvo il potere di annullamento in autotutela

Per il rilascio del permesso di costruire è possibile la formazione del silenzio-assenso a seguito di una domanda incompleta e non formulata a norma di legge?

Una risposta al quesito giunge attraverso la recente sentenza n. 5746/2022 del Consiglio di Stato che sembra andare controcorrente rispetto al consueto orientamento della giurisprudenza che pone alla base del formarsi del silenzio-assenso di una istanza la scadenza dei termini e la presenza di tutti i requisiti di legge.

Richiesta del PdC per un manufatto già realizzato e silenzio-assenso, il caso

I proprietari di un terreno richiedevano il permesso di costruire per demolire e ricostruire un manufatto in legno, con richiesta di ampliamento.

Il Comune rigettava la domanda, poiché l’intervento risultava già realizzato ancor prima della richiesta del titolo.

I proprietari si difendevano sottolineando, tra l’altro, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso del PdC per mancata risposta dell’ente territoriale entro i termini temporali prescritti dalla legge.

Il ricorso al Tar era così servito, ma quest’ultimo dava ragione al Comune, per cui i ricorrenti si appellavano al Consiglio di Stato.

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Il Consiglio di Stato sull’istituto del silenzio-assenso

Il silenzio-assenso è previsto dall’art. 20, comma 8, del Testo unico dell’edilizia, secondo cui:

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso […].

I giudici spiegano che l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore al fine di rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione, è realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, restando successivamente la possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”.

Il silenzio-assenso non costituisce una modalità “ordinaria” di svolgimento dell’azione amministrativa, bensì costituisce uno specifico “rimedio” messo a disposizione dei privati a fronte della inerzia dell’amministrazione, come confermato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990.

Secondo i togati il silenzio-assenso che si forma:

anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme […] è confermato da puntuali ed univoci indici normativi con il quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legato, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo.

Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, art. 2, legge 241/1990, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda (analoga, ma non identica, disposizione è contenuta all’ultimo periodo dell’art. 20, comma 8, del dpr 380/2001).

Si stabilisce, al fine di ovviare alle perduranti incertezze circa il regime di formazione del silenzio-assenso, che il privato ha diritto ad un’attestazione che deve dare unicamente conto dell’inutile decorso dei termini del procedimento (in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie rimaste inevase e di provvedimenti di diniego tempestivamente intervenuti).

I giudici di Palazzo Spada citano l’art. 21, comma 1, della stessa legge n. 241/1990 secondo cui “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi […]” per cui, in caso di dichiarazioni non false, ma semplicemente incomplete, il silenzio-assenso si perfeziona comunque, salva la possibilità di auto-annullamento anche dopo la scadenza del termine.

A conclusione, viene confermata la sentenza del Tar, ribadendo che la realizzazione di un intervento edilizio prima del rilascio del titolo abilitativo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività. Quindi, nel caso in esame, non può sussistere la formazione del silenzio-assenso.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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