Permesso di costruire in deroga: l’ok del Comune solo per aree degradate
La sentenza del TAR Piemonte chiarisce le caratteristiche del permesso di costruire in deroga: può essere utilizzato solo per aree degradate individuate dal Comune
Con la sentenza n. 1028/2018 il TAR Piemonte chiarisce caratteristiche e campo d’utilizzo del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
In particolare viene ribadito che tale strumento in deroga può essere utilizzato solo per quelle aree individuate, precedentemente dal Comune, classificate come “degradate” per cui vige un “interesse pubblico finalizzato alla riqualificazione“.
I fatti in breve
Due società piemontesi facevano ricorso contro il Comune per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale del 2017 con cui veniva formulato il “mancato riconoscimento dell’interesse pubblico e rigetto dell’istanza di permesso di costruzione in deroga ai sensi della legge 106/2011 art. 5 (decreto sviluppo) per la nuova costruzione di due fabbricati commerciali”.
Le due società erano rispettivamente la proprietaria e la promissaria acquirente di un’area sulla quale erano presenti vecchi manufatti derivanti dall’attività agricola passata, quali serre, bassi fabbricati e tettoie aperte e chiuse, utilizzati più recentemente come locali di rimessa degli autobus di linea; la restante parte dell’area risultava inutilizzata, incolta e coperta da vegetazione.
Nel PRGC del Comune era previsto che l’area era destinata ad attrezzature funzionali alle ditte erogatrici del servizio del trasporto pubblico.
Nel 2016, le predette società avevano richiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 5 della L. 106/2011 per la realizzazione, previa demolizione dei manufatti attualmente esistenti, di due edifici a destinazione commerciale: il primo classificato come media struttura di vendita, il secondo destinato a ristorazione, per una superficie complessiva di circa 4.450 m2.
Il Comune, non riconoscendo l’interesse pubblico dei manufatti, non ammetteva il permesso di costruire in deroga e quindi rigettava la domanda. Per il Comune:
- la zona interessata dall’intervento non presenta le caratteristiche di “area urbana degradata” e quindi l’intervento non soddisfa l’interesse pubblico tipizzato dal legislatore, consistente nella “riqualificazione di aree urbane degradate”: gli edifici esistenti possono, al più, essere qualificati come “dismessi” ma non certo in stato di degrado, e la zona non manifesta i tratti propri delle aree “disagiate a livello sociale”(elevato tasso di disoccupazione e bassa scolarizzazione)
- l’intervento progettato non persegue di per sé alcun interesse pubblico che giustifichi la deroga alla disciplina urbanistica comunale; esso, infatti, appare diretto a realizzare essenzialmente un interesse privato-imprenditoriale correlato ad un fine di lucro, non già a perseguire un interesse pubblico
Secondo il TAR Piemonte, chiamato in causa a seguito di ricorso da parte delle società:
Il ricorso è parzialmente fondato, ma in termini complessivamente insufficienti a consentire l’annullamento dei provvedimenti impugnati, dal momento che la ragione principale del diniego espresso dall’amministrazione comunale, ossia l’assenza di sufficienti presupposti di interesse pubblico per la realizzazione dell’intervento edilizio in ragione dell’inesistenza di un’area urbana degradata da riqualificare, resiste alle censure di parte ricorrente e, stante la sua autonomia nel contesto motivazionale degli atti impugnati, è in grado da sola di sorreggerne la legittimità.
Il Tribunale riprende l’art 5 commi 9 e ss. dl 70/2011 (conv. in legge 106/2011) che dispone:
Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (…) è ammesso il rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari (…)
Non avendo il comune individuato l’area come degradata e non essendoci “l’interesse pubblico” il TAR respinge il ricorso.
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