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Permesso di costruire, il Comune è responsabile in caso di danni

Permesso di costruire: il CdS chiarisce che il Comune deve risarcire i danni in caso di rilascio illegittimo del titolo edilizio nonostante la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”

Il proprietario di un fabbricato aveva richiesto un’autorizzazione edilizia per realizzare sul lastrico solare del proprio edificio una tettoia in legno con copertura a canniccio.

Il Comune aveva in un primo momento negato il permesso di costruire, ma in seguito lo aveva rilasciato. Il vicino, proprietario dell’abitazione antistante e posta in posizione più elevata, si rivolgeva al Tar Liguria proponendo domanda di risarcimento nei confronti del Comune in relazione al danno per la diminuzione di valore del proprio immobile per compromissione della veduta panoramica sul lido e sul mare, conseguente alla realizzazione della tettoia.

Dopo tale azione il Comune aveva annullato il permesso ed emesso l’ordine di demolizione, che però non era avvenuta per un sequestro della documentazione relativa alla pratica edilizia da parte della Procura. Intanto la tettoia era stata regolarizzata con il condono edilizio (dl 269/2003).

Il Tar per la Liguria rigettava il ricorso e la domanda risarcitoria. Il vicino presentava, dunque, appello al Consiglio di Stato.

Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5475/2017, si esprime sul ricorso presentato dal vicino.

Il ricorrente ritiene che il Comune sia colpevole di inerzia e se non avesse commesso dei ritardi nella sua attività, la demolizione sarebbe andata a buon fine prima dell’arrivo del condono.

La domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’Amministrazione comunale riguarda l’esclusione o comunque la grave limitazione della veduta in relazione alla realizzazione della tettoia.

I giudici di Palazzo Spada rilevano che non assume nessun rilievo la circostanza che i titoli edilizi sono rilasciati salvi i diritti dei terzi, che quindi possano agire a propria tutela in sede civile o in sede amministrativa. Tale “clausola di salvezza” non può ritenersi esonerativa da responsabilità aquiliana dell’Amministrazione secondo i principi generali, quanto la stessa, con comportamenti commissivi o omissivi (e nella specie prima commissivi, mediante il rilascio del titolo edilizio, e quindi omissivi, attraverso l’omessa attivazione dei poteri di autotutela repressiva) ha concorso a cagionare la lesione del diritto dominicale.

Pertanto, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, ritenendo la domanda risarcitoria fondata, e nondimeno, ai fini della liquidazione del danno occorre disporre verificazione in ordine alla diminuzione di valore dell’immobile conseguente alla esclusione e/o limitazione della servitù di veduta.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 5475/2017

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