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Pergotenda: quali caratteristiche deve avere per non necessitare di titolo edilizio?

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Nuovo parere dal Consiglio di Stato sulle pergotende: in alcuni casi l’installazione può rientrare in attività di edilizia libera, dipende dalle sue caratteristiche

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 840/2021 definisce le caratteristiche che una pergotenda deve possedere per non necessitare di alcun titolo edilizio: deve essere priva di autonomia funzionale, rilevanza nella struttura/materiali e svolgere il mero compito di protezione dagli agenti atmosferici.

Il caso

Una società titolare di un ristorante faceva installare una pergotenda a riparo del cortile posteriore del locale; allestito da tempo con tavoli e sedie per la clientela.

La copertura era:

  • rimovibile;
  • costituita da una termo-tenda in tessuto impermeabile;
  • ritraibile elettronicamente;
  • sostenuta da una struttura costituita da sei travi di legno.

L’installazione della pergotenda era stata preceduta dalla presentazione al Comune di una DIA (ora SCIA) e dal parere favorevole della Soprintendenza (che accertava l’assenza di vincoli di tutela sull’immobile).

Il Comune rigettava la DIA, poiché a suo parere la pergotenda costituiva nuova costruzione.

La questione sfociava dinanzi al Tar, che dava ragione alla società sostenendo che la pergotenda:

  • non costituiva nuova costruzione ma pertinenza meramente accessoria rispetto allo stabile di riferimento, pertinenza per la quale non sarebbe stato nemmeno necessario presentare la DIA;
  • non configurava aumento di volume e superficie coperta né la modificazione dell’organismo edilizio;
  • non era inidonea a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati in ragione della sua facile e completa rimovibilità.

Il Comune presentava ricorso al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada, in accordo con il Tar, osserva che il cortile era già organizzato per l’accoglienza e il ristoro all’aperto degli avventori.

La pergotenda si limita a valorizzare la fruizione del cortile a servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità, al fine di rendere più gradevole e per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza:

  • della necessaria stabilità,
  • di una idonea coibentazione termica,
  • di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

I giudici chiariscono che:

La mera funzione ancillare di riparo dagli agenti atmosferici (radiazioni solari, pioggia, vento), nonché l’uso di materiali dal non rilevante impatto visivo sono, di per sé, indice della mancanza di un’autonomia funzionale apprezzabile.

La c.d. “pergotenda”, non necessitante di titolo abilitativo, è un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio.

I togati concludono che l’opera è costituita non dalla intelaiatura in sé, ma dalla tenda quale elemento di protezione dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Tale pergotenda, per i giudici, non consente di ricondurre la sua installazione tra quelle che il dpr 380 assoggetta a permesso di costruire, date le caratteristiche dei materiali impiegati e visto che l’area (in cui è stata installata) era già destinata alla somministrazione.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

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