Pergotenda: permesso di costruire in casi particolari
Per il Tar Umbria in alcuni casi l’installazione di una pergotenda con chiusura perimetrale in telo retrattile crea volume aggiuntivo
Tende, pergotende e chiusure retrattili, costituite in generale da semplici teli, potrebbero creare in alcuni casi volume aggiunto permanente per cui è necessario richiedere un permesso di costruire.
La recente sentenza n. 310/2020 del Tar Umbria arricchisce la già vasta giurisprudenza in materia.
Il caso
Una società era titolare di una attività di ristorazione in un immobile preso in affitto.
La società decideva di installare sul terrazzo di pertinenza al locale una pergotenda retrattile telonata in PVC costituita da un’unica falda con altezza variabile tra i 3,10 m ed i 3,85 m.
I tre lati aperti al di sotto della pergotenda erano ugualmente chiusi da teli verticali in PVC retrattili. Nello spazio al di sotto della pergotenda era installato un impianto di condizionamento ed alcune piantane per l’illuminazione. Sul parapetto che delimitava il terrazzo risultavano installate anche due porte dotate di maniglione antipanico, adibite ad uscita di sicurezza.
Il Comune, accertato lo stato di fatto del terrazzo, intimava la rimozione della pergotenda ed il ripristino dello stato originario dei luoghi.
Secondo l’Ufficio Tecnico Comunale l’intervento non era riconducibile ad un’attività ricadente in edilizia libera, ma si era in presenza della definizione di un “vero è proprio locale suscettibile di autonomo utilizzo, con un impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio” e quindi necessitante di un permesso di costruire.
Per la società titolare dell’esercizio di ristorazione, il Comune non aveva tenuto conto della natura pertinenziale del terrazzo rispetto al locale; pertanto decideva di presentare ricorso al Tar contro la decisione dell’Ente.
La sentenza del Tar Umbria
Secondo il parere dei Giudici, alcune delle opere installate sul terrazzo, tra cui:
- le porte di sicurezza;
- l’impianto d’illuminazione;
- l’impianto di climatizzazione;
connotavano uno stabile ampliamento del locale, e della superficie adibita a ristorante, per la cui realizzazione era necessario il rilascio del permesso di costruire.
In presenza di tale configurazione, secondo il Tar, a nulla vale sottolineare il carattere retrattile della copertura e l’assenza di modificazioni alla sagoma dell’edificio.
L’intervento del caso per sua natura configura “un utilizzo non precario ovvero permanente e non stagionale dello spazio chiuso così realizzato” che risulta così possedere un proprio ed autonomo impatto volumetrico. Il ricorso, quindi, non è accolto.
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