Pergotenda e veranda, attenzione ai caratteri distintivi!

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La struttura di supporto di una pergotenda non deve prevalere sulla tenda, altrimenti potrebbe diventare una veranda. I nuovi chiarimenti del Tar Liguria

Quando la struttura di sostegno prevale sulla tenda, che è un semplice elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, invece di una pergotenda potrebbe configurarsi una nuova costruzione come una veranda.

La nuova sentenza n. 408/2021 del Tar Liguria chiarisce i limiti che separano le due tipologie di manufatto attraverso il caso particolare di una struttura allestita su suolo pubblico dato in concessione ad una attività di ristorazione.

I fatti in breve

La proprietaria di una attività di ristorazione realizzava su suolo dato in concessione una pergotenda, successivamente, veniva raggiunta da un’ordinanza di demolizione da parte del Comune.

Per l’amministrazione il manufatto realizzato al servizio del ristorante consisteva in una veranda, invece che una pergotenda; pertanto si trattava di “nuova costruzione” realizzata in assenza di permesso di costruire.

In merito bisogna precisare che la ristoratrice aveva ottenuto, attraverso regolare permesso, l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per la sistemazione di una tenda da sole e tavoli con sedie a servizio del locale.

La tenda prevista doveva avere un’estensione di 8,05 x 4,70 m e un’altezza variabile tra i 2,30 m ed i 3,30 m, ed era accompagnata dal provvedimento specifico che autorizzava il medesimo manufatto con la prescrizione che la copertura venisse usata stagionalmente.

Un accertamento del Comune, invece, constatava un manufatto ed allestimento diversi:

  • una forma rettangolare, con lati di oltre 8 x 3,50 m circa  con altezza variabile di circa 3,30;
  • una struttura fissata su base di legno, chiusa su tutti i lati da paratie in alluminio anodizzato e vetrate scorrevoli, con accesso da più parti;
  • copertura retrattile e motorizzata, risultante ancorata su un lato ai pilastri del porticato del condominio che ospitava il ristorante;
  • all’interno erano presenti tavoli con sedie, due monitor televisivi ed un sistema di illuminazione.

La questione finiva dinanzi al Tar.

Le caratteristiche di una pergotenda

I giudici del Tar ribadiscono che in generale la giurisprudenza ha puntualmente definito l’ambito dell’attività edilizia libera, con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, per cui la tenda munita di una struttura di supporto per essere definita pergotenda deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • l’opera principale deve essere costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • deve essere finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione;
  • non deve in alcun modo costituire uno spazio chiuso stabilmente configurato, così da escludere la creazione di nuovo volume o superficie.

La sentenza del Tar

Fatta questa premessa, i togati spiegano che, nel caso in esame:

  • i materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base),
  • la chiusura dello spazio su tutti i lati e la circostanza che l’accesso avvenga per il tramite delle vetrate scorrevoli,

sono tutti elementi che conducono a escludere che la struttura rappresenti un mero accessorio rispetto alla tenda e a ritenere piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili per l’attività di ristorazione, e configurandosi, così, quale organismo edilizio autonomo.

Secondo i giudici l’autonomia dell’opera è apprezzabile anche dalla sua funzione, in quanto mediante la stessa viene sostanzialmente realizzato uno stabile ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante, come confermato dalla presenza di tavoli con sedie, dei monitor televisivi e del sistema di illuminazione, elementi tutti che portano a escludere anche che abbia natura pertinenziale.

Il Tar conclude che erroneamente la ricorrente ha ritenuto che l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico potesse costituire un titolo valido anche per la struttura esterna realizzata del tutto diversa da quella in progetto. Ne consegue che il titolo appropriato per quanto realmente realizzato non poteva che essere un permesso di costruire.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-Net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Liguria

 

praticus-ta
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