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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Pergotenda: deve avere funzione estetica e temporanea

Pergotenda: deve avere funzione estetica e temporanea

La pergotenda si distingue per la sua funzione estetica e di abbellimento oltre che temporanea e non già per quella commerciale e permanente. I nuovi chiarimenti dal Tar Lazio

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 26 Gennaio 2022/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Pergotenda: deve avere funzione estetica e temporanea

Rieccoci a parlare di pergotende, delizia delle nostre abitazioni e croce di innumerevoli discussioni nelle aule dei tribunali. Questa volta è il Tar Lazio con la sentenza n. 12832/2021 a mettere in luce ulteriori aspetti e dettagli che ci possono aiutare a riconoscere meglio questo oggetto.

Il caso di una presunta pergotenda di un’officina meccanica

Il proprietario di un’officina meccanica decideva d’installare a copertura della corte dell’immobile, laddove lo stesso svolgeva l’attività, una struttura metallica:

  • con copertura retrattile;
  • composta da pali montanti sormontati da travi orizzontali, delle dimensioni in pianta di  10 m x 5,50 m ed altezza totale pari a 4 m, per una superficie complessiva di 55 m²;
  • con attacco a terra a cerniera.

Per tale installazione il meccanico presentava una semplice CIL (Comunicazione inizio lavori) con approvazione del Comune, poiché riteneva che quella struttura poteva definirsi una pergotenda e come tale rientrante in edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/2001 in combinato disposto con il D.M. 2 marzo 2018, punto 50 (cd. Glossario dell’attività edilizia libera).

Ma una vicina, di diverso parere, non ritenendo legittima e sufficiente la CIL per assentire la realizzazione di una pergotenda di 55 m² asservita all’esercizio di attività commerciale, protestava fino a fare ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Lazio: non si tratta di una pergotenda

A parere dei giudici il manufatto in contestazione non può rientrare in attività di edilizia libera.

Più precisamente, tenuto conto:

  • delle relative dimensioni (55 m² per una altezza di 4 m);
  • della durevole e non transitoria/temporanea destinazione a servizio della limitrofa attività commerciale esercitata dal controinteressato;
  • del relativo ancoraggio alle adiacenti pareti verticali;

il manufatto rientrerebbe nelle disposizione di cui all’art. 3 “Definizioni degli interventi edilizi” lettera e.5) del D.P.R. 380/2001.

A prescindere dalla tipologia dei materiali costruttivi, l’opera comporterebbe, infatti, un sensibile, oltre che stabile, mutamento dell’assetto urbanistico-edilizio preesistente, con conseguente aggravio del carico urbanistico, così da necessitare della preventiva adozione di una autorizzazione edilizia.

I togati ricordano che il regime giuridico di cui all’art. 6 del Testo unico edilizia e al Glossario dell’attività di edilizia libera risulta applicabile esclusivamente in relazione a quelle opere che:

  • fungono da “arredo” delle aree pertinenziali degli edifici (opere esemplificate dal n. 43 al n. 51 del Glossario, tra cui le cd. pergotende);
  • sono destinate a soddisfare “obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni” (per come chiarito nel cd. Glossario di cui al D.M. 2018 che le esemplifica dal n. 53 al n. 58, tra cui i gazebo, le cd. tensostrutture, pressostrutture e assimilabili).

In conclusione, l’applicazione di tali principi al caso in esame conduce ad escludere la struttura metallica (definita come pergotenda) in contestazione da quanto prescritto dall’art. 6 T.U.E.:

in quanto, innanzitutto, avente una destinazione funzionale non già estetica, ossia di “abbellimento” dell’area cortilizia annessa all’officina, quanto piuttosto “commerciale”, essendo evidentemente strumentale, per come evincibile dalla documentazione fotografica in atti, all’attività di officina meccanica svolta dal controinteressato nell’adiacente immobile “principale”.

Ciò porta anche ad escludere la qualificazione dell’intervento in termini di “pertinenza” rispetto all’adiacente immobile destinato ad officina meccanica.

Ne consegue che il manufatto in esame sarebbe stato realizzabile con il preventivo permesso di costruire.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli:

  • “Pergotenda: edilizia libera o permesso di costruire?“
  • “Edilizia libera, la lista degli interventi che puoi realizzare senza permessi“
  • “Pergotenda in edilizia libera: normativa e casi pratici“
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Download Gratuito Tar Lazio - sentenza n. 12832/2021 (pergotenda e attività di edilizia libera)

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/pergotenda-deve-avere-funzione-estetica-e-temporanea/
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