Pergotenda chiusa da vetrate VePA: è nuovo volume?
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Per il Tar Emilia Romagna una pergotenda chiusa da vetrate impacchettabili VePA non costituisce nuovo volume, per cui può rientrare in edilizia libera
La pergotenda rimane in edilizia libera, anche se si circonda e si chiude con le attualissime e gettonatissime vetrate panoramiche amovibili VePA, lo ha affermato il Tar Emilia Romagna nella sentenza n. 256/2023.
Ricordiamo che il decreto Aiuti bis (legge del 21 settembre 2022, n. 142) ha incluso le vetrate panoramiche, c.d. VePA, in edilizia libera (art. 6, comma 1, dpr 380/2001), ma bisogna fare molta attenzione, poiché, anche tali manufatti compresi in questa categoria edilizia, se maldestramente snaturati delle loro caratteristiche funzionali con utilizzi impropri, potrebbero creare un abuso edilizio che certamente non andrà mai in prescrizione. Per scongiurare, quindi, brutte sorprese puoi usare il software per i titoli edilizi pratico e semplice nell’utilizzo, che ti fornisce il giusto supporto per la compilazione dei molteplici moduli edilizi in base ai lavori da effettuare e con l’aiuto di una procedura guidata nella scelta corretta e nella successiva archiviazione dei moduli compilati, sempre a disposizione ed aggiornati.
La pergotenda chiusa da vetrate VePA sul terrazzo è una veranda?
I proprietari di un immobile decidevano di coprire la loro terrazza, parzialmente rientrante nel muro perimetrale dell’edificio a guisa di loggia, con una struttura tipo pergotenda perimetrata da sottili pannelli di vetro scorrevoli ed impachettabili entro binari.
Successivamente, il Comune ingiungeva loro di rimuovere la pergotenda perché si sarebbe trattato di una veranda integrante un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a permesso di costruire.
I nostri facevano osservare all’amministrazione comunale che non poteva trattarsi di nuovo volume, poiché il manufatto era costituito da una struttura leggera i cui suddetti pannelli di vetro, privi di qualunque telaio, erano totalmente impachettabili. Ma l’amministrazione rimaneva della propria posizione, per cui si arrivava al ricorso al Tar.
Tar Emilia Romagna: la pergotenda chiusa dalle vetrate impacchettabili non crea una struttura ermetica atta a creare un ambiente termicamente isolato
I giudici premettono che la peculiarità che riguarda la pergotenda del caso è data dal fatto che la stessa non è costituita solamente dalla struttura portante e dalla tenda (apribile elettricamente), ma anche da sottili elementi di vetro verticali posti sui lati della struttura, che scorrono su binari direttamente collegati alla stessa e che sono ripiegabili manualmente su sé stessi tramite un sistema di “impacchettamento”.
In particolare, i pannelli vitrei scorrevoli:
- sono paraventi in vetro, senza profili verticali, ad ante scorrevoli richiudibili a 90 gradi a ridosso dei piantoni di appoggio della pergotenda, installate con viti di fissaggio (e non già con ancoraggi) su una guida in alluminio e senza l’utilizzo di telai in acciaio murati, di plinti, di saldature o di strutture di fissaggio permanenti, al fine di garantire una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, tutelando l’area dagli agenti atmosferici;
- sono privi di alcuna intelaiatura in alluminio o altro materiale, sono in vetro monolitico con spessore di 10 mm e non sono idonei a creare un “taglio termico” cioè un effettivo, durevole e stabile isolamento fra interno ed esterno non costituendo infissi con vetro camera;
- a differenza dei serramenti, oltre a non garantire alcun valore termico non sono né impermeabili né isolanti.
Il carattere di complementarietà delle lastre di vetro rispetto al tendaggio sovrastante non ne comporta, quindi, necessariamente l’idoneità alla produzione di volumetria. Si è pertanto in presenza di antine frangivento, conosciute anche come vetrate panoramiche, trasparenti e di esigue dimensioni, il cui impatto visivo può dirsi irrilevante se non addirittura nullo.
L’ “impacchettamento” consente, quindi, di escludere che si tratti di “locale chiuso”. Parimenti, non si configura il carattere di spazio chiuso stabilmente configurato che, invece, deporrebbe per l’aumento di volumetria e la necessità del titolo abilitativo.
I giudici del Tar ad ulteriore conferma, richiamano anche un precedente giudizio del CdS il quale ha ritenuto che:
la pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante e non necessita dunque di titolo abilitativo, posto che l’opera principale non è l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, e quest’ultima, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio; infatti, la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Insomma, non trattandosi di una chiusura ermetica, la stessa può essere ricondotta alla nozione di “pergotenda”. Deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato dai ricorrenti in quanto adottato sull’errato presupposto che l’opera di cui viene chiesta la rimozione crei volume edilizio e sia soggetta a permesso di costruire.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “VePA: vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera“
- “VePA, vetrate panoramiche in edilizia libera: il dossier Ance“
- “Pergotenda: deve avere funzione estetica e temporanea“
- “Pergotenda: l’uso improprio può creare un abuso edilizio?“

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