Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: edilizia libera o permesso di costruire?
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente le regole per definire correttamente il regime da applicare (edilizia libera, comunicazione, permesso)
Per la realizzazione di opere quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il corretto regime edilizio.
Sono opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.
In generale sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano:
- edilizia libera
- comunicazione all’amministrazione
- permesso di costruire
Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 306/2017, ha fatto chiarezza fornendo una sorta di vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano tali opere.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il caso in esame riguarda la realizzazione di un pergolato con teli plastificati ed il conseguente ordine, da parte del Comune, di demolizione delle opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare si tratta, in pratica, della copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale.
Nel sostenere inamovibilità della tenda plastificata e quindi l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria, la proprietaria impugna l’ordinanza di demolizione dinanzi al Tar Campania.
I giudici di primo grado respingono il ricorso, in quanto l’opera realizzata, sebbene con materiale plastico agevolmente amovibile, riflette esigenze di carattere non meramente temporaneo, con la conseguente trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
La ricorrente propone ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato, sentenza 306/2017, è chiamato quindi ad esprimersi sul ricorso contro il Comune per la riforma della sentenza del TAR.
Per valutare la legittimità del provvedimento di demolizione delle opere abusive, i giudici di Palazzo Spada forniscono alcune definizioni edilizie. Tali definizioni sono necessarie per individuare se il pergolato, il gazebo, la veranda o la pergotenda rientrano nel regime di edilizia libera o nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione o sono sottoposti al rilascio del permesso di costruire.
Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato
Il pergolato
Il pergolato essendo una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.
Il gazebo
Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili.
Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia affisso al suolo è necessario il permesso di costruire.
La veranda
La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
La veranda necessita del permesso di costruire, in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.
La pergotenda
Le pergotende sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie.
La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.
La decisione finale del Consiglio di Stato
Sulla base di tali definizioni, i giudici di Palazzo Spada affermano che le opere sanzionate rientrano nella categoria della pergotenda realizzata con teli amovibili, appoggiati sul preesistente pergolato.
Le opere realizzate, peraltro in un’area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
In particolare, la struttura portante è destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile. Rientra, quindi, nella categoria dei pergolati e pertanto non necessita del permesso di costruire.
Pertanto, in riforma della precedente sentenza del Tar Campania, il Consiglio di Stato dispone l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune.
Clicca qui per scaricare la sentenza 306/2017

QUANTI SOLDI (da parte del privato e da parte dell’ente pubblico) E TEMPO E ARRABBIATURE SONO STATI SPESI PER UNA “COSA” DEL GENERE ? MA CHE PAESE E’ DIVENTATO L’ITALIA ? E PER COLPA DI CHI ?
Per colpa dello stato centrale che non coglie queste opportunità date dalle sentenze per emanare norme da applicare immediatamente su tutti i comuni nazionali ed evitare lavoro e costi a enti pubblici magistrature ecc. Così si fa la spending review.
il problema è che la legge non vale per tutti! i vigili vengono da te perchè qualcuno ha fatto un esposto, ma ignorano l’abuso edilizio del vicino aspettando la delazione di qualcuno. Praticamente siamo ostaggi del sistema che NON tutela il territorio, altrimenti gli abusi edilizi non avrebbero bisogno di delatori, sopratutto ora che si vedono benissimo anche dall’altro! inoltre COSTA TROPPO chieder i permessi anche per piantare un palo sopratutto in zone vincolate cioè quasi tutte. fra parere ambientale, tecnico, oneri urbanistici e varie il cittadino medio che non è neè industriale nè dirigente nè politico nè agricoltore è costretto a svenarsi per essere forse in regola perchè la certezza non c’è mai. Ma poi sarebbe ottimo se ci fosse veramente una tutela del territorio, invece abusi a sfare senza controlli.
Non capisco una cosa; nelle sentenze prima si dice:
“Secondo la giurisprudenza edilizia italiana, se una struttura è facilmente amovibile e la sua rimozione non comporta opere di demolizione, detta struttura è considerata precaria ed è quindi esclusa dalla categoria dei manufatti che necessitano di permesso per costruire. In questo caso, la struttura amovibile che si intende realizzare rientra negli interventi previsti dall’edilizia libera, a differenza delle strutture fisse che implichino una variazione della volumetria dell’immobile per cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni edilizie.”
poi però si dice:
“una Pergotenda è considerata come un vero e proprio “arredo da esterno” a patto che presenti dimensioni contenute, sia agevolmente rimovibile e non alteri la destinazione d’uso dell’ambiente cui è destinata.”
Mi pare che la prima frase escluda già le possibilità di alterazione d’uso dell’ambiente, quindi perché nella seconda frase si dice “a patto che…”? Voglio dire…esistono casi in cui una pergotenda, nonostante sia leggera, amovibile, ecc ecc alteri invece la destinazione d’uso e dunque diventi necessario il permesso? Grazie.
Certo. Il limite di “dimensioni contenute” per qualcuno ha significati molo ampi. Possibile fare una “pergotenda” di 100 mq. Anche il concetto di “agevolmente rimovibile” non include un lasso di tempo ed una modalità di esecuzione. Posso poter “agevolmente” rimuovere una struttura in 2 giorni, facendolo da solo e con pochi attrezzi, ma non significa che sia agevole e che possa rientrare nella categoria delle opere libere. Purtroppo anche questa sentenza lascia spazio a diverse interpretazioni. Chi stabilisce la “dimensione contenuta” e la “agevole rimovibilità”?