Pergolato fotovoltaico: basta la CILA!
Nuova conferma dal Tar Lazio: per apporre pannelli fotovoltaici su un pergolato basta una semplice CILA
Dopo il Tar Lombardia con la sentenza n. 29/2021 e il CdS con la sentenza n. 5567/2021, anche il Tar Lazio conferma che per trasformare un pergolato in pergolato fotovoltaico, può bastare una CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).
I dettagli nella sentenza n. 9457/2021 del Tar Lazio.
Caratteristiche di un pergolato
Ricordiamo che un pergolato, a differenza di una tettoia, è una struttura leggera con funzione ornamentale:
- facilmente amovibile,
- aperta almeno su tre lati e nella parte superiore,
- che funge da sostegno per piante e rampicanti per ombreggiare zone di limitata estensione, e che quindi non comporta aumento di volumetria. (CdS n. 984/2020)
Il caso
Alla proprietaria di un bar venivano contestati dal Comune (con conseguente ordine di demolizione) alcuni manufatti; a parere dell’Ente erano stati realizzati in abuso edilizio o con l’uso di titoli edilizi inappropriati.
Tra le opere contestate vi era un pergolato in legno che successivamente era stato utilizzato come supporto per pannelli fotovoltaici attraverso la presentazione di una CILA.
Su tale struttura nei mesi invernali veniva posta una copertura in pvc per il riparo dagli agenti atmosferici.
Il Comune riteneva insufficiente la CILA per tale pergolato fotovoltaico. La questione sfociava in un ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Lazio
I giudici la pensano diversamente dal Comune: la CILA è sufficiente per tale intervento di trasformazione.
Essi chiariscono in merito che per prevalente giurisprudenza:
il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno.
I togati aggiungono che la copertura in pvc non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua.
Una volta rispettate queste condizioni (concludono i giudici), se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-Net:
- “Una tettoia con autonoma destinazione necessita di permesso di costruire“
- “Un pergolato con impianto fotovoltaico rientra in edilizia libera?“
- “Pannelli fotovoltaici su pergolato, quale titolo edilizio occorre?“
- “Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: edilizia libera o permesso di costruire?“
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lazio

Perchè servirebbe la cila? sia la pergola che il fotovoltaico rientrano in edilizia libera come da glossario edilizia libera punti n°42 e n°46
Ciao Giuseppe, in merito ai pergolati fotovoltaici esiste una giurisprudenza ampia. Al riguardo, vorrei segnalarti queste due sentenze trattate da BibLus-net:
https://biblus.acca.it/pannelli-fotovoltaici-su-pergolato/
https://biblus.acca.it/un-pergolato-con-impianto-fotovoltaico-rientra-in-edilizia-libera/
Nella sentenza del Consiglio di Stato, ad esempio, si fa riferimento ad una semplice CIL. In quella del Tar Puglia, invece, non ci si riferisce nemmeno ad alcuna semplice comunicazione.
Pertanto il consiglio che posso darti, anche in base ai regolamenti che possono variare da Comune a Comune, è quello di confrontarti per una maggiore sicurezza con il tuo ufficio tecnico. Saluti e continua a seguirci!