Per le imprese, l’obbligo del DURC è più leggero dal 1° gennaio
A norma dell’art.1 Legge 266/2003 (per i soli appalti pubblici) e dell’art.3 comma 8-bis, D.Lgs 494/96 e s.m.i. il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) deve necessariamente essere fornito dalle imprese.
A norma dell’art.1 Legge 266/2003 (per i soli appalti pubblici) e dell’art.3 comma 8-bis, D.Lgs 494/96 e s.m.i. il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) deve necessariamente essere fornito dalle imprese.
Grazie alla convenzione stipulata tra l’INAIL e l’INPS in adempimento dell’art.2 comma 2, Legge 266/2003, le imprese che partecipano ad appalti pubblici vedranno semplificata la procedura per l’ottenimento di tale documento.
Le imprese, a seguito di tale convenzione, potranno infatti richiedere il “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (anche on-line) ad uno solo dei due Enti, il quale sarà tenuto a raccogliere anche presso l’altro i dati necessari al rilascio della certificazione.

Grazie alla convenzione stipulata tra l’INAIL e l’INPS in adempimento dell’art.2 comma 2, Legge 266/2003, le imprese che partecipano ad appalti pubblici vedranno semplificata la procedura per l’ottenimento di tale documento.
Le imprese, a seguito di tale convenzione, potranno infatti richiedere il “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (anche on-line) ad uno solo dei due Enti, il quale sarà tenuto a raccogliere anche presso l’altro i dati necessari al rilascio della certificazione.
Documento | Dimensione | Formato |
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Convenzione per il rilascio del documento unico di Regolarità Contributiva | 40 Kb | ![]() |
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/per-le-imprese-l-obbligo-del-durc-e-piu-leggero-dal-1-gennaio/
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