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Home » Approfondimenti » Calcolo strutturale » Per la realizzazione di lavori in “zona 3” serve l’autorizzazione sismica?

Per la realizzazione di lavori in “zona 3” serve l’autorizzazione sismica?

Cassazione: l'autorizzazione sismica è necessaria anche per i lavori edili in "zona 3"; solo la "zona 4" è considerata a basso rischio sismico

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 25 Gennaio 2018/0 Commenti/in Calcolo strutturale /di
Zona sismica

Per l’esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il titolo abilitativo edilizio; è indispensabile la preventiva denuncia dell’intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione sismica, come previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Gli obblighi di denuncia e autorizzazione sussistono anche nei territori a basso rischio sismico classificati come “zona 3”. Questo quanto chiarito nella sentenza di Cassazione 56040/2017.

Il fatto

Il caso in esame riguarda la condanna di una società, proprietaria di un immobile ricadente in un Comune classificato come zona sismica 3, alla pena di euro 2.000 euro di ammenda per aver realizzato 2 tettoie in legno omettendo di darne preventivamente avviso allo Sportello unico per l’edilizia.

Il Tribunale ribadiva la violazione degli obblighi di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (rilascio autorizzazione sismica) anche in relazione alle opere da realizzare in zona a bassa sismicità.

Ricordiamo che la domanda per ottenere l’autorizzazione sismica, insieme a quella per il permesso di costruire, viene presentata allo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio, ove istituito, o all’ufficio tecnico comunale, oppure al Suap, per gli edifici destinati ad attività produttive.
All’istanza va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, il cui contenuto minimo è stabilito dalle singole Regioni, ma che andrà comunque redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e a quanto stabilito dall’articolo 93 del D.P.R. 380/2001.

Inoltre, in mancanza della previa autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 380/2001, veniva ordinata anche la demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni preventive.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.

Conclusioni

In primis, la Cassazione ricorda che in base all’art. 94 del D.P.R. 380/2001 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) si ha che:

Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Pertanto, l’art. 94 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale solo per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, indicate nei decreti di cui all’articolo 83 del medesimo D.P.R. 380/2001.

Per la definizione dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, è stata emanata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003. In particolare, è stato eliminato il territorio “non classificato” ed è stata introdotta la “zona 4”, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica.

Pertanto, in mancanza di altre definizioni normative, debbano essere considerate aree a bassa sismicità solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

In pratica, per poter avviare i lavori in un territorio classificato “zona sismica 3” serve l’autorizzazione sismica.

Potrebbe interessarti un approfondimento sull’autorizzazione sismica.

Clicca qui per scaricare la sentenza 56040/2017

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/per-la-realizzazioni-di-lavori-in-zona-sismica-3-serve-lautorizzazione-sismica/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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