Per la realizzazione di strade e parcheggi serve sempre il permesso di costruire
Il Tar Emilia ribadisce che sia per la realizzazione di nuove strade private sia per la realizzazione di piazzali asfaltati da adibire a parcheggio serve il permesso di costruire
Con la sentenza n. 380/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna viene trattato il ricorso di un cittadino che ha realizzato un piazzale adibito a parcheggio ed un tratto di strada asfaltata.
I fatti in breve
Il proprietario di un’area chiede l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, emessa dal comune nei suoi confronti, che riguarda la realizzazione di:
- un piazzale per il parcheggio di autoveicoli di dimensioni m 41,00 x m 33,00
- di una strada asfaltata di m 3,87 x m 4,26.
Secondo il proprietario tali interventi non richiedevano il permesso di costruire.
Il Tar Emilia
Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.
La realizzazione sia del piazzale di considerevoli dimensioni sia del tratto di strada oggetto dell’ordinanza impugnata costituiscono, secondo il Tar, opere dirette a modificare in modo permanente il territorio circostante e perciò necessitanti del previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
Nella specie, inoltre, le suddette opere abusive sono state oggetto di precedente provvedimento ripristinatorio e di diniego di sanatoria; atti entrambi adottati dal comune e citati nella ordinanza impugnata.
Il Tar precisa, inoltre, che il lungo periodo intercorso tra la realizzazione delle opere abusive e l’attività repressiva posta in essere dal Comune, stante il carattere di illecito permanente dell’abuso edilizio, non è circostanza idonea a ingenerare, nell’autore delle opere abusive, alcun tipo di affidamento giuridicamente tutelato; né tale fatto può comportare un aggravio motivazionale del provvedimento sanzionatorio emesso dall’amministrazione comunale.
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