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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Per il cambio di destinazione d’uso nella stessa categoria funzionale basta una SCIA

Per il cambio di destinazione d’uso nella stessa categoria funzionale basta una SCIA

Quando il cambio di destinazione d'uso avviene nella stessa categoria funzionale basta la presentazione di una SCIA. Lo afferma il Tar Marche

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 27 Agosto 2020/2 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Cambio-di-destinazione-d-uso-e-titolo-edilizio

La capacità di adattamento e di rigenerazione risulta essere una grande risorsa in tutti gli ambiti della vita ed in particolar modo nel mondo del lavoro e delle attività imprenditoriali. Una burocrazia  più snella dovrebbe appunto poter favorire tali processi nel rispetto delle regole.

A tal riguardo, la sentenza n. 467/2020 del Tar Marche aiuta a far chiarezza sulla gestione del cambio di destinazione d’uso di un immobile al centro di un’attività imprenditoriale che tenta la via della rigenerazione.

Il caso

I titolari di un’attività imprenditoriale ricettiva, volendo trasformare il loro albergo in una residenza turistico alberghiera (RTA), decidevano di fare domanda di titolo unico presso il SUAP del Comune per modifiche interne ed esterne da apportare al fabbricato.

La domanda veniva respinta perché secondo il Comune il cambio di destinazione d’uso in questione non era possibile per quel fabbricato sito su un lotto indicato con destinazione esclusiva ad albergo secondo il PRG vigente.

I titolari dell’albergo si opponevano con la motivazione che l’intervento avrebbe comportato un mutamento d’uso (senza modifica dei volumi esistenti) ricompreso nella stessa categoria di “Attività terziarie”, ma anche nella sua articolazione di “Attrezzature ricettive”.

La questione finiva, quindi, presso il Tar.

La sentenza del Tar Marche

I Giudici richiamano in proposito l’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) comma 1 del D.P.R. 380/2001 nel quale si legge che:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

In sintesi l’articolo del TU individua i mutamenti nella destinazione d’uso di un immobile da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo abilitativo anche se non accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie.

Per i Giudici:

Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito

Per tale motivo, i togati concludono che il mutamento della destinazione d’uso, purché rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile attraverso la presentazione di una SCIA: ciò vale anche per il caso in oggetto dove l’intervento proposto si colloca nell’ambito della medesima destinazione urbanistica.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Leggi un approfondimento su:

  • cambio di destinazione d’uso senza opere
  • Cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione
  • Cambio categoria catastale: procedura e tipologie
  • Comunicazione fine lavori (CFL): il modello unico PDF editabile

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Marche

praticus-ta
praticus-ta

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/per-il-cambio-di-destinazione-duso-nella-stessa-categoria-funzionale-basta-una-scia/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. giuseppe toccacieli
    giuseppe toccacieli dice:
    15 Marzo 2023 en 17:05

    Abito in Comune di Fermignano PU .Devo richiedere il cambio di destinazione di uso di un appartamento in studio professionale.Ritenendo che tale cambio di uso avvenga all interno della categoria funzionale omogenea di residenza,e senza alcuna opera e senza incremento urbanistico posso presentare una scia ?

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      16 Marzo 2023 en 9:50

      Ciao, Giuseppe! Per la trasformazione da abitazione a studio professionale, anche senza lavori di edilizia, è necessario il permesso di costruire, poiché costituisce cambio rilevante con incidenza sul carico urbanistico. A tal proposito ti segnalo due precedenti articoli di BibLus-net, proprio su questo argomento. In ogni caso, ti consiglio di confrontarti con un altro tecnico di tua fiducia! Buon lavoro e continua a seguirci!
      https://biblus.acca.it/sentenza-cassazione-titolo-edilizio-per-cambio-destinazione-uso/
      https://biblus.acca.it/cambio-destinazione-duso-da-abitazione-a-studio-quando-occorre-il-permesso-di-costruire/

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