Per chiudere un sottoscala e ricavare un ripostiglio basta una CILA?
Per chiudere un sottoscala da adibire a ripostiglio attraverso la realizzazione di pareti in cartongesso, per il Tar Puglia può bastare una CILA
Il Tar Puglia con la sentenza n. 1331/2020 affronta la questione del titolo edilizio che occorre nel caso ricavare nel sottoscala un ripostiglio con struttura in cartongesso.
Il caso
Un condomino che vantava diritti di proprietà sul vano scala dell’androne dal quale accedeva alla propria unità immobiliare, decideva di chiudere il sottoscala con una struttura in cartongesso, per ricavarne un ripostiglio accessibile dalla propria abitazione.
Per tale operazione aveva presentato una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) al Comune. Il vicino si opponeva ai lavori, chiedendo al Comune di intervenire per il ripristino dello stato dei luoghi.
A parere del vicino, i lavori per realizzare il ripostiglio avrebbero richiesto un permesso di costruire poiché la creazione del ripostiglio nel vano scala cambiava la destinazione d’uso di quest’ultimo che diventava parte integrante dell’abitazione del condomino.
Il Comune non riteneva fondate le lamentele del vicino, non dando seguito alla questione.
Il vicino quest’ultimo faceva ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Sicilia
I giudici ribadiscono che la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) come previsto dall’art. 3 del dpr n. 380/2001 permette:
- di avviare interventi di restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali;
- di realizzare lavori di manutenzione straordinaria, che in generale si identificano in quegli interventi edilizi in cui si determina una nuova distribuzione degli spazi interni che non interessa le parti strutturali dell’edificio e che non comportano, quindi, modifiche alle facciate o ai volumi.
Secondo il Tar, la realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero collocata in un vano scala interno non necessita del permesso di costruire, trattandosi di opere aventi i requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari e che in quanto tali, comportano esclusivamente una diversa divisione degli ambienti interni.
Per i togati, tale intervento può collocarsi nell’attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori asseverata come disciplinato dall’art. 6 bis del dpr n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
Il dpr n. 380/2001 non prevede, infatti, le “opere interne” come categoria autonoma di intervento sugli edifici, sicché per la realizzazione di un ripostiglio all’interno di una unità immobiliare è richiesta esclusivamente la presentazione della CILA.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Puglia

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