Ingegneri e architetti, la sospensione disciplinare incide sulla pensione Inarcassa?
Cassazione: ai fini della pensione Inarcassa si considera anche il periodo di sospensione disciplinare. Solo la cancellazione dall’Albo comporta la cancellazione dalla Cassa
La sospensione disciplinare di un ingegnere o architetto non fa venir meno il requisito della continuità dall’esercizio della professione e quindi, ai fini del trattamento pensionistico, Inarcassa deve considerare anche il periodo di inattività dell’iscritto.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 10281/2018.
Il caso
Ad un architetto iscritto Inarcassa, veniva impartita una sospensione disciplinare di 6 mesi, durante i quali il professionista aveva comunque continuato a versare i contributi previdenziali relativi ai compensi incassati.
La Corte d’Appello di Milano condannava Inarcassa (la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti) a riconoscere, ai fini del trattamento pensionistico del professionista, anche il periodo durante il quale il predetto era stato sospeso dall’esercizio della professione; nonché al pagamento delle relative differenze, oltre gli interessi al saldo di quanto dovuto.
In particolare, secondo la Corte territoriale, per tutto il periodo di sospensione disciplinare erano comunque rimasti validi i requisiti che l’art. 7.2 dello Statuto Inarcassa indica per riconoscere il carattere di continuità dell’esercizio della professione, ossia:
- l’iscrizione all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- la mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altre attività esercitate
- il possesso della partita Iva
Contro tale sentenza, Inarcassa presentava ricorso in Cassazione.
Sentenza Cassazione
I giudici di Cassazione respingono il ricorso avanzato da Inarcassa e confermano, quindi, la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato la Cassa a riconoscere, ai fini della pensione, anche il periodo durante il quale il suo associato era stato sospeso dall’esercizio della professione; in particolare:
Il fatto che per alcuni mesi sia vietato lo svolgimento delle attività tipiche della professione di architetto non costituisce elemento atto, di per sé, a incidere sulla caratteristica della continuità della professione, sì da rendere l’esercizio della stessa solo occasionale o saltuario.
Né lo Statuto Inarcassa, né il R.D. n. 2537 del 1925 (il cui art. 45 prevede 2 distinte sanzioni disciplinari: la sospensione dall’esercizio della professione e la cancellazione dall’Albo) collegano la possibilità di decadenza della continuità, requisito necessario ai fini dell’iscrizione alla Cassa, alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.
In definitiva, i professionisti che ricevono la sanzione disciplinare della sospensione dall’Albo non devono cancellarsi da Inarcassa, in quanto la sospensione dall’Albo non comporta la cancellazione temporanea da Inarcassa; inoltre la Cassa deve riconoscergli, ai fini della pensione, il periodo in cui ha effetto la sanzione disciplinare.
Questa è la conclusione della Cassazione.
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