Pendenza rampa garage: qual è la tempistica per denunciare eventuali difetti?
Pendenza rampa garage: la Cassazione fa chiarezza sull’art. 1669 cc in merito alle tempistiche necessarie per denunciare eventuali difetti progettuali
Il proprietario di un locale autorimessa non poteva fruire del proprio garage, acquistato dall’impresa costruttrice, per la presenza di gravi difetti costruttivi.
Conseguentemente proponeva ricorso al Tribunale ordinario, lamentando che la pendenza della rampa del garage fosse talmente eccessiva da non permetterne l’utilizzo.
Il Tribunale di Taranto si pronunciava a favore di parte attrice.
L’impresa costruttrice presentava appello, che veniva parzialmente accolto. Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto che i difetti costruttivi avevano reso soltanto disagevole l’utilizzo del garage e che inoltre era intervenuta decadenza secondo l’art. 1495 cc, secondo cui il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.
Per la Cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce il proprietario del box proponeva ricorso.
Pendenza rampa garage, la sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1208/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario dell’autorimessa.
Il ricorso si fonda sulla violazione dell’art. 1669 cc e delle disposizioni del dm 1 febbraio 1986.
L’art. 1669 cc prevede che:
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata , se, nel corso di 10 anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro 1 anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in 1 anno dalla denunzia.
I rilievi della Ctu avevano accertato i seguenti difetti costruttivi:
- pendenza della rampa di accesso evidentemente maggiore del 20%
- insufficiente raggio di curvatura
- invasione della sede stradale antistante da parte del piano inclinato della rampa
Pertanto, a detta del perito, non risultava possibile un uso agevole e sicuro della rampa dell’autorimessa.
La Corte di Cassazione ritiene che l’operatività della garanzia (ai sensi dell’art. 1669 cc), essendo presenti gravi difetti, sia applicabile anche alle autorimesse e che quindi la tempistica per fare la denunzia risulta essere 1 anno e non solo 8 giorni, come pronunciato in Appello.
Inoltre, secondo gli Ermellini, non essendo state rispettate dal costruttore le disposizioni del dm primo febbraio 1986, in materia di sicurezza e prevenzione incendi, sono evidenti vizi di costruzione e violazioni sulla funzionalità dell’autorimessa.
La Corte, dunque, accoglie il ricorso presentato e cassa la sentenza di Appello.
Pendenza rampa garage: le disposizioni del Dm 1 febbraio 1986
Di seguito proponiamo le disposizioni inerenti le rampe di accesso alle autorimesse:
- ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia, di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m, o da una rampa a doppio senso di marcia, di ampiezza non inferiore a 4,5 m
- per le autorimesse sino a 15 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m
- per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato
- diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo
- le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m (rampe a doppio senso di marcia) e di 7 m (rampe a senso unico di marcia)
Clicca qui per scaricare la sentenza n. 1208/2017 della Corte di Cassazione
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