Partite IVA dei professionisti: dopo tre anni di inattività c’è la chiusura d’ufficio
Le Entrate, in attuazione del decreto fiscale del 2016, hanno stabilito la chiusura d’ufficio di quelle partite IVA che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti
Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 n.1415522 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si stabilisce la:
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
La chiusura d’ufficio delle partite IVA dei professionisti
Viene stabilito, con il provvedimento, che l’Agenzia delle Entrate procederà d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
L’Agenzia si riserva di esercitare i propri poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA
Le partite IVA sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
A ciascun soggetto, individuato come presumibilmente inattivo, è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.

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