Parti comuni condominio, il sottotetto è sempre destinato all’uso comune?
Parti comuni condominio: la Cassazione si esprime su un caso in cui il proprietario di un fabbricato nega l’uso del sottotetto agli altri inquilini
Un condòmino, proprietario di un appartamento, aveva citato in giudizio il proprietario originario dell’intero edificio che non gli consentiva l’uso delle parti comuni del fabbricato, tra cui il sottotetto.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando il sottotetto come parte destinata ad uso comune, secondo l’art. 1117 del Codice civile:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune
Contro tale decisione il proprietario dell’edificio proponeva appello, adducendo che tali locali non rientravano tra le parti comuni previste dall’art. 1117 cc.
La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.
Il proprietario dell’edificio ricorreva, dunque, in Cassazione.
Parti comuni condominio, la sentenza della corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20038 del 6 ottobre 2016 si esprime sul contenzioso in questione.
Gli Ermellini chiariscono che l’appartenenza del sottotetto di un edificio va sempre determinata in base al titolo. Dunque il sottotetto può essere sia di pertinenza dell’appartamento inferiore che di uso comune.
La presunzione di comunione (art. 1117 cc) è in ogni caso applicabile quando il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionati, risulti oggettivamente destinato all’uso comune.
Nel caso in cui, invece, il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza dell’appartamento sottostante.
Secondo la Cassazione, il sottotetto oggetto di disputa deve dunque essere usato da tutti i condòmini del fabbricato in quanto:
- non esiste titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune
- non sussiste violazione dell’art. 1117 cc
Pertanto viene confermata la sentenza d’Appello e condannato il proprietario dell’edificio.
Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione n.20038/2016

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