Compenso CTU: come calcolare le tariffe
La determinazione delle tariffe e dei compensi per i Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) è un aspetto fondamentale nell'ambito della consulenza tecnica, specialmente in contesti giudiziari
La determinazione dei compensi per i CTU è regolata da normative chiare che prevedono tabelle specifiche e criteri per l’aumento o la riduzione degli onorari.
È essenziale che i professionisti del settore comprendano queste normative per garantire una corretta liquidazione dei compensi e una gestione efficace delle pratiche professionali nel contesto giudiziario.
Un aggiornamento delle tariffe secondo gli indici Istat è atteso da tempo per garantire che i servizi professionali siano adeguatamente remunerati.
Questo articolo analizza le modalità di calcolo dei compensi, raccoglie le normative di riferimento e la giurisprudenza sull’argomento. Qui invece trovi una rapida sintesi della natura e delle funzioni del CTU.
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Indice
Come si calcolano i Compensi per CTU: norme e tariffe di riferimento
Il compenso del CTU è regolato principalmente dal D.M. 30/05/2002 e dal Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002). Della Legge 319/1980 sui compensi per periti rimane valido solo art. 4 (come modificato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002).
Queste normative stabiliscono i criteri per la liquidazione degli onorari, che possono variare in base alla complessità dell’incarico e al valore della controversia.
La legge 319/1980 ha introdotto per la prima volta la classificazione degli onorari, distinti in “fissi, variabili o commisurati al tempo”.
Quanto alla determinazione degli onorari fissi e di quelli variabili, la legge prevedeva un sistema di tabelle, redatto con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente relative a materie analoghe.
Nel sistema così definito, la legge distingueva dunque:
- prestazioni tabellate, remunerabili secondo tariffe fisse, o a previsione unica, ovvero secondo tariffe variabili, in quanto modulabili in base a fasce prefissate comprese tra un minimo e un massimo del valore percentuale dell’incarico;
- prestazioni non tabellate, compensabili “a vacazione”, secondo il tempo impiegato dall’ausiliare nell’espletamento dell’incarico. I relativi importi potevano essere raddoppiati per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
L’art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 prevede che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle vacazioni, aventi durata di due ore e misura diversificata tra la prima e le successive.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 4 della legge 319/1980, l’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
I commi successivi del medesimo art. 4 dettano criteri integrativi sul computo delle vacazioni non ultimate e sul numero massimo delle vacazioni giornaliere.
La disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria è poi confluita nel D.P.R. 115/2002, recante la nuova regolamentazione organica delle spese di giustizia.
L’art. 49 del D.P.R. 115/2002 prevede un compenso per gli ausiliari del Magistrato per le prestazioni esercitate, caratterizzato da:
- onorario;
- rimborso delle spese di viaggio;
- indennità di viaggio e di soggiorno;
- spese sostenute per portare a compimento l’incarico.
L’art. 49 del D.P.R. 115/02 afferma pertanto il diritto degli ausiliari del Magistrato di ricevere, oltre all’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
È previsto l’aumento degli onorari nei seguenti casi:
- il comma dell’art. 51 del D.P.R. 115/02 prevede che gli onorari fissi e variabili possano essere aumentati, sino al 20%, se il Magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto
motivato; - l’art. 4 della L. 319/80 prevede che l’onorario a vacazione possa essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni, che possa essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore ai 15 giorni;
- l’art. 52 del D.P.R. n. 115/02 prevede che per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio.
Con l’art. 50 la misura degli onorari è demandata alle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002.
Si distinguono quattro tipi di onorari:
- Fissi
Sono riferiti ad attività di norma estranee alla competenza degli ingegneri. - Variabili da un minimo a un massimo (articoli 7, 12, 16, 18, 19 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002)
I parametri a cui fare riferimento per la determinazione dell’onorario sono: la difficoltà; la completezza; il pregio della prestazione fornita. - Variabili a percentuale
Per quanto di competenza di ingegneri, si tratta principalmente degli onorari di cui agli articoli 3, 6, 11, 13, 14, 15, 17 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002. L’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30.05.02 precisa che per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia.
In realtà questa regola generale risulta applicabile solo agli articoli 3, 11, 15. Quindi, in caso di consulenza tecnica, quando l’incarico ha per oggetto le prestazioni di cui agli articoli 3, 11 e
15, gli onorari vanno calcolati in base al valore della controversia e cioè al valore della causa come definito dall’art. 10 c.p.c. - Variabili a tempo
L’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002 dispone che l’onorario vada commisurato al tempo impiegato solo se non è possibile altrimenti. Gli onorari a tempo vanno determinati in base alle vacazioni. L’art. 4 della L. 319/80 precisa che la vacazione è di due ore, che l’onorario per la vacazione non si divide che per metà (trascorsa 1 h e 15’ è dovuta interamente) e che il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. La misura dell’onorario a vacazione è fissato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002.
Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diverse voci di tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l’intero onorario.
Per gli onorari a tempo, secondo il disposto dell’art. 50, comma 3, le tabelle individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima ora e le ore successive, e stabiliscono altresì la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per le attività espletate alla presenza dell’autorità giudiziaria.
Ferma la facoltà di raddoppio per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1), l’art. 54 stabilisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo sia adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il meccanismo di adeguamento non ha mai trovato applicazione, poiché l’ultimo aggiornamento delle tariffe risale al D.M. 30/05/2002, emanato ancora in applicazione dell’art. 10 della legge 319/1980.
Come si compila la richiesta di liquidazione
Dopo aver completato l’incarico, il CTU deve presentare una richiesta di liquidazione entro 100 giorni dalla conclusione della prestazione. Questa richiesta deve includere una nota spese dettagliata che giustifichi l’importo richiesto. Il giudice ha la facoltà di approvare, ridurre o modificare l’importo in base alla congruità della richiesta rispetto al lavoro svolto.
In sostanza, per predisporre l’istanza di liquidazione il tecnico fa riferimento alle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002.
Il Gruppo di Lavoro “Ingegneria Forense” del CNI ha predisposto il documento “Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile” che riportano le indicazioni per la liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio.
Il CNI suggerisce di determinare il compenso seguendo questi passaggi:
- esame del quesito per verificare se lo stesso si può ritenere riferito ad un unico tema o soggetto o piuttosto ad una pluralità di temi o soggetti (v. premessa punto “c” e punto 3);
- individuazione degli articoli dell’allegato al D.M. 30.05.2002 da applicare;
- determinazione del compenso (onorario) per ogni prestazione eseguita, ossia per ogni articolo dell’allegato al D.M. 30.05.2002 considerato (v. punti 2.1. 2.2 e 2.3);
- verifica della sussistenza della condizioni per l’applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/02, che prevede che per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possano essere aumentati sino al doppio; nel caso, aumento dell’onorario in precedenza calcolato in base alla percentuale ritenuta congrua (v. punto 4);
- elencazione delle spese come indicato al punto 5;
- precisazione che l’importo richiesto deve essere considerato al netto dell’IVA e del contributo previdenziale.
Aumenti e Decurtazioni
La normativa prevede la possibilità di aumentare gli onorari fino al doppio in caso di prestazioni eccezionali o particolarmente complesse. Tuttavia, se il lavoro non viene completato nei termini stabiliti, gli onorari possono subire una riduzione fino a un terzo.
Esempio Pratico
Consideriamo un incarico per un CTU che deve valutare danni su fabbricati con un valore stimato della causa di €200.000:
- Compenso Minimo: €1.843,21
- Compenso Massimo: €3.691,89
- Compenso Medio: Potrebbe essere calcolato come una percentuale sul valore della causa o come un importo fisso in base alla tabella ministeriale.
Se il CTU decide di richiedere un onorario medio e il lavoro richiede 10 ore di attività:
- Compenso Orario: €80 (esempio)
- Totale Compenso: 10 ore x €80 = €800
- Spese Aggiuntive (30%): €240
- Compenso Totale Richiesto: €800 + €240 = €1.040
Mancato pagamento delle parti
Essendo il decreto di liquidazione (se non impugnato) un titolo esecutivo, le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del CTU anche se il Giudice ha posto il pagamento ad una sola della parti; questo punto è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, per cui il CTU procede all’ingiunzione ed al pignoramento anche sui conti bancari delle parti.
Cause di nullità della CTU
Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:
- dall’omessa comunicazione alle parti dell’avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni;
- dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa;
- dall’espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.
Il CTU deve avere cura di non:
- compiere valutazioni di tipo giuridico per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all’inadempimento;
- accertare l’esistenza di norme;
- interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.
Il mancato rispetto delle regole processuali può comportare, oltre all’annullamento della relazione peritale, anche delle responsabilità per il CTU che possono essere a carattere disciplinare, penale e civile.
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Calcolo per il compenso del CTU: la giurisprudenza
TAR Lazio 14327/2026: adeguamento delle tabelle del 2002 entro 120 giorni
I compensi degli ausiliari del magistrato non possono rimanere indefinitamente ancorati ai valori fissati dal D.M. 30 maggio 2002 quando la legge prevede un meccanismo periodico di aggiornamento. Allo stesso tempo, la misura concreta dell’adeguamento non coincide necessariamente, in modo automatico, con la variazione percentuale dell’indice ISTAT FOI.
È quanto stabilito dalla sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio, Sezione Quinta Bis che ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La controversia riguarda gli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato, quindi anche gli ingegneri che operano come CTU o periti, fermi alle tabelle del 2002.
La decisione segue l’istituzione della commissione istituita dal ministero della Giustizia a dicembre 2023 e l’annuncio a maggio 2025 di un imminente provvedimento per l’aggiornamento dei compensi.
Leggi l’approfondimento sulla sentenza 14327/2026
Corte Costituzionale 16/2025: illegittima la tariffa ridotta per le vacazioni successive alla prima
Con la pronuncia n. 16/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il sistema di calcolo dei compensi professionali a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, che prevede per le vacazioni successive alla prima la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La norma prevista dall’art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 è per la Corte “manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi”.
Lo “scarto significativo tra la prima vacazione e le successive” – continua la Corte – accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo”.
CTU ed opere strutturali: la competenza è anche dei geometri
Per la nomina del CTU un giudice ha ampio margine di discrezionalità nello scegliere il professionista.
Leggi di più sulla sentenza 4439/2020 della Corte di Cassazione
Relazione tecnica CTU: compenso decurtato se depositata in ritardo!
La Cassazione chiarisce che se il CTU deposita la relazione tecnica in ritardo, anche di un solo giorno, il compenso gli deve essere decurtato di un terzo.
Leggi di più sull’ordinanza 22621/2019.
Compensi CTU: il giudice deve motivare come ha calcolato il compenso?
La determinazione dei compensi CTU da parte del giudice non richiede una motivazione specifica, ma rientra nel suo potere discrezionale.
Leggi di più sull’ordinanza 8233/2018.
Onorario CTU: in caso di liquidazione “in solido” come deve agire la parte in causa che anticipa le spese?
Per la Cassazione la parte in causa che anticipa le spese liquidate “in solido” non può promuovere un nuovo giudizio per recuperarle, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede.
Leggi di più sull’ordinanza 27758/2017.
Stima pluralità di immobili: come si calcola il compenso del CTU?
La Cassazione chiarisce che in caso di unità immobiliari con analoghe caratteristiche il compenso del CTU va calcolato raggruppando i beni.
Leggi di più sulla sentenza 24241/2017.
Compensi CTU: quando si deve applicare il criterio a scaglioni rispetto quello delle vacazioni
La Cassazione chiarisce che nelle cause aventi ad oggetto beni suscettibili di valutazione economica è legittimo adottare il cosiddetto criterio a scaglioni.
Leggi di più sulla sentenza 20972/2017.
Calcolo per il compenso del CTU nelle esecuzioni immobiliari
Il compenso CTU, ossia del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, va calcolato sulla base del prezzo che si ricava dalla vendita: tale strumento di calcolo è legittimo.
Con la sentenza 90/2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (Giuramento dell’esperto e dello stimatore), modificate dalla legge 132/2015, sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza.
Il caso riguarda la modalità di calcolo relativa all’istanza di liquidazione proposta da un geometra, chiamato a valutare un immobile pignorato.
La legge 132/2015, che interviene in modifica dell’art. 161 comma 3 disp. att. c.p.c., cambia la modalità di liquidazione dell’esperto: non più sulla base del valore di stima, bensì sulla base del prezzo di vendita effettiva dell’immobile, con acconto massimo al termine dell’incarico del 50% del valore di stima; nel dettaglio:
Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.
In pratica il CTU potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l’art. 3 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002), determinato sulla base del valore di stima dell’immobile; la liquidazione avviene solo in caso di effettiva vendita dell’ immobile.
Per il Tribunale di Vicenza è incostituzionale la norma che lega la parcella al prezzo di vendita effettiva.
Secondo il giudice che ha sollevato la questione, la norma sarebbe irragionevole per 3 motivi:
- la liquidazione del bene avviene sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato
- viene preso come valore di riferimento il valore di vendita, un’entità non pronosticabile a priori che dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto
- l’aleatorietà degli eventi, che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione, sono indipendenti dalla condotta o dalle capacità di previsione del professionista
Pertanto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 132/2015, la norma appare in contrasto con l’art. 41 e 117 della Costituzione: limita irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, sia perché lega il compenso al valore di vendita, sia perché rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo la liquidazione di acconti non superiori al 50%.
In definitiva, non si considera il diritto del lavoratore a ricevere un compenso adeguato e proporzionale alla mole e alla qualità della prestazione svolta, in violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Il giudice dell’esecuzione solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 comma 3 legge 132/2015 nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima.
Dispone la sospensione della liquidazione in corso e chiede il parere della Corte Costituzionale circa la conformità alla Costituzione dell’art. 161.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 849/2016
Con la sentenza n. 90/2019 (pubblicata il 17 aprile 2019 in Gazzetta Ufficiale) arriva il parere della Corte costituzionale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c.
Viene, quindi, confermata la legittimità dell’azione repressiva del legislatore e la sua volontà di contenere i costi delle stime al fine di:
porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui.“ con “la finalità di reprimere un fenomeno patologico.
Clicca qui per scaricare la sentenza 90/2019

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/parere-della-corte-costituzionale-compensi-ctu/




