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No agli incentivi per funzioni tecniche in caso di opere a scomputo

Parere negativo della Corte dei Conti per gli incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo

Importanti chiarimenti in materia di incentivi per funzioni tecniche arrivano con la deliberazione n. 122/2019 della Corte dei Conti a seguito di un quesito avanzato da un Comune della Liguria circa l’erogabilità di detti incentivi in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo.

I quesiti del Comune

Nello specifico, il Comune chiede se sia possibile inserire in un atto unilaterale d’obbligo relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell’art 16, comma 2, d.p.r. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) una clausola che imponga al privato il versamento degli oneri per compensare le funzioni tecniche del RUP.

In caso affermativo, l’ente chiede se possa essere erogato l’incentivo in caso di opere a scomputo non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza l’espletamento di alcuna procedura di gara.

Ecco i quesiti avanzati:

se, in caso di stipula, tra il Comune ed un soggetto privato di un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di opere pubbliche a scomputo, sia possibile e legittimo prevedere una clausola che imponga a carico del soggetto privato il versamento di oneri per retribuire le prestazioni professionali del RUP ex legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

nel caso in cui l’accollo dell’onere di cui sopra a carico del privato sia legittimo, si chiede di sapere se, in relazione a tali opere pubbliche a scomputo, non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza espletamento di alcuna procedura di gara, possa essere riconosciuto al RUP l’incentivo previsto dalla legge n. 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Il parere della Corte dei Conti

Alla luce della giurisprudenza e della normativa in merito, i giudici hanno escluso l’incentivo in esame in caso di opere realizzate dal privato titolate del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

L’art.113 del dlgs n. 50/2016 pone, infatti, a carico della sola amministrazione la contabilizzazione, la gestione e l’onere finanziario degli incentivi; l’art. 1 sancisce, inoltre, che le disposizioni di cui all’art 113 non si applicano ai:

soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ovvero che eseguono le relative opere in regime di convenzione.

Il legislatore, quindi, nella medesima disposizione in cui assoggetta anche i lavori eseguiti dal privato che realizza opere a scomputo alla disciplina del codice degli appalti, esclude espressamente l’applicazione alle opere in questione degli incentivi per funzioni tecniche.

 

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Clicca qui per scaricare la deliberazione n. 122/2019/PAR

 

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