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ANAC: come si determina il compenso professionale in mancanza di un livello di progettazione

ANAC: come si determina il compenso professionale

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Se nel bando di gara manca il progetto definitivo, i suoi contenuti sono assorbiti da quello esecutivo; ma le prestazioni vanno comunque pagate

Come si determina il compenso professionale in caso di omissione del livello di progettazione definitiva in un bando di gara?

Se il progetto definitivo è stato omesso dalla stazione appaltante, i relativi contenuti vengono assorbiti da quello esecutivo; tuttavia le prestazioni del livello di progettazione omesso vanno comunque pagate al professionista.

Questo in sintesi quanto espresso dall’ANAC (delibera n. 31/2022) chiamata a fornire il suo parere in un contenzioso riguardante il compenso spettante al professionista in caso di omissione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante.

Il caso

L’istanza è relativa ad una gara aperta finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente ad un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale.

Nel caso specifico, la stazione appaltante ha posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la relazione di vulnerabilità, ma NON ha considerato il livello di progettazione definitiva.

Il progettista, chiamato a realizzare la progettazione esecutiva, dovrebbe svolgere anche il livello della progettazione definitiva omesso dalla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 23, comma 4, dlgs n. 50/2016).

Pertanto, il progettista istante si rivolge all’ANAC perché lamenta, a suo avviso, che il compenso posto a base d’asta è insufficiente a remunerare alcune prestazioni necessarie all’esecuzione del servizio, come il livello della progettazione definitiva.

Secondo quanto rappresentato invece dalla stazione appaltante, diverse prestazioni proprie della progettazione definitiva (quali la verifica di vulnerabilità sismica, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, etc.) erano state già acquisite e messe a disposizione degli operatori economici e ritenute, quindi, sufficienti a garantire la corretta esecuzione del progetto richiesto.

Parere ANAC

L’Anac ha ricordato che i tre livelli di progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo) fanno parte di un unico processo identificativo e creativo.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4 del Codice degli appalti, è consentita l’omissione di uno o di entrambi i due primi livelli di progettazione a condizione che il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, in modo da salvaguardare la qualità della progettazione.

In pratica, qualora la stazione appaltante omettesse uno dei primi livelli di progettazione, questo non viene eliminato ma si unifica a quello successivo.

Nel caso in esame, l’omissione del progetto definitivo comporta che i suoi contenuti tipici vengano assorbiti dal progetto esecutivo.

In merito al compenso spettante al professionista, l’ANAC ha affermato che la semplificazione voluta dall’Amministrazione, ossia di accorpare i livelli di progettazione, non può avere effetti negativi sui compensi del progettista: l’accorpamento non deve determinare la remunerazione di un livello di progettazione in meno.

In conclusione, ai fini del calcolo del compenso del progettista, in caso di omissione del livello di progettazione definitivo nella base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.

La richiesta del progettista è, quindi, accolta.

 

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