Parcheggio permanente di roulotte e simili: si tratta di abuso edilizio?
Il Tar Lombardia fa chiarezza sui mezzi di trasporto utilizzati come case mobili: quando parcheggiati stabilmente costituiscono abuso edilizio se senza permesso
La sentenza n. 112/2020 del Tar di Brescia definisce i casi in cui i terreni siano occupati dal parcheggio permanente di roulotte, camper, caravan e simili, in assenza del necessario titolo edilizio.
Il caso
Un Comune lombardo ingiunge al proprietario e all’utilizzatore di un terreno di rimuovere due roulottes ed un caravan lì parcheggiati stabilmente.
Sulla medesima area si riscontra la presenza stabile di un chiosco in legno utile alla consumazione dei pasti a detta dei due, e di una rete verde oscurante posta a recinzione sul confine del terreno. In più è presente una recinzione mobile posizionata a dividere il terreno in due parti. Il proprietario di un’abitazione vicina aveva poi messo a disposizione del terreno una derivazione dal proprio impianto idrico, atta a fornire acqua.
Il proprietario del terreno e l’utilizzatore fanno ricorso al Tar, adducendo il carattere precario e non fisso delle opere riscontrate.
I due ricorrenti sottolineano come, in quanto commercianti ambulanti, quel terreno è stato acquistato come area di sosta temporanea dei loro mezzi tra una fiera e l’altra. I due precisano inoltre che, prima del loro acquisto, quel terreno era già utilizzato come parcheggio da una pizzeria sita sul lato opposto della strada.
La sentenza del Tar sul parcheggio permanente di roulotte
Il Tar Lombardia sottolinea che:
- ” l’art. 3 comma 1 e 5 del DPR 380/2001 classifica tra le nuove costruzioni l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee“;
- appare chiaro “il carattere non precario” dell’utilizzo ad abitazione di quell’area e “gli stessi ricorrenti ammettono che non si tratta di un semplice parcheggio, come poteva essere quello allestito al servizio della pizzeria, ma di un luogo di dimora“;
- lo “schema preordinato del area” (roulottes e simili, il chiosco dove consumare i pasti, la recinzione schermante, l’allacciamento alla rete idrica ecc.) connotano il carattere residenziale permanente acquisito dall’area, e nulla vale a dire che esso sia intervallato da periodi più o meno lunghi di assenza dei ricorrenti quando impegnati altrove nella loro attività di commercianti.
Per tali motivi il ricorso è respinto con l’obbligo di rimozione definitiva dei mezzi.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia sul parcheggio permanente di roulotte

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