• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
BibLus AI La prima intelligenza Artificiale per l'edilizia. Con servizio di notifiche push.
Immagine
SCARICA L'APP ›

Home » Approfondimenti » Varie e brevi » Parcella CTU, in arrivo tagli e allungamento dei pagamenti

Parcella CTU, in arrivo tagli e allungamento dei pagamenti

Parcella CTU, in arrivo tagli e tempi più lunghi per il saldo delle consulenze relative a esecuzioni immobiliari

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 10 Settembre 2015/9 Commenti/in Varie e brevi /di
Parcella CTU , arrivano i tagli nelle esecuzioni immobiliari

L’esecuzione immobiliare è una procedura complessa che permette, nei casi in cui il debitore sia intestatario di uno o più beni immobili, di pignorare e vendere all’asta il bene per soddisfare il credito.

In tali casi è generalmente richiesta una stima degli immobili oggetto di esecuzione: viene nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU, che dopo aver giurato deve valutare i beni e redigere la relazione peritale.

La legge 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015, contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” in vigore dal 21 agosto scorso, introduce importanti novità sulla parcella del CTU impegnato nelle esecuzioni immobiliari.

Nello specifico viene stabilito che “il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.

In pratica il CTU potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l’art.13 delle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002), determinato sulla base del valore di stima dell’immobile.

A vendita avvenuta, il compenso complessivo dell’esperto sarà, invece, calcolato in base al prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile, che potrebbe essere inferiore al valore di stima!

Brutte notizie, quindi, per i CTU: oltre alla possibile diminuzione del compenso, si allungano anche i tempi per ottenere il saldo!

Intanto, il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) si mostra assolutamente  contrario alla nuova norma: “dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto, con un inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata”.
Inoltre, accade spesso che gli immobili vengono venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate e ciò potrebbe addirittura comportare che il professionista potrebbe essere costretto a restituire una parte del compenso già ricevuto.

Per saperne di più leggi l’articolo “Parcella CTU”

Clicca qui per scaricare la legge 132/2015

logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/parcella-ctu-esecuzioni-immobiliari/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Il Ponte sullo Stretto di Messina

Il Ponte sullo Stretto di Messina: un colosso di ingegneria e innovazione tecnologica

Ispezione e monitoraggio digitale dei tunnel

Ispezione e monitoraggio digitale dei tunnel: il futuro della sicurezza infrastrutturale

BIM Content Creation: guida pratica per creare oggetti BIM professionali

BIM Content Creation: guida pratica per creare oggetti BIM professionali

esri-user-conference-2025

ACCA software a San Diego per la Esri User Conference 2026

newsletter estiva 1253

Appalti BIM e piattaforme certificate

Appalti BIM e piattaforme certificate: obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
9 commenti
  1. Gianfranco Bugni
    Gianfranco Bugni dice:
    11 Settembre 2015 en 8:47

    E’ un tagliare i viveri ai giovani che hanno intrapreso la professione geometri.
    Il compenso per il c.t.u. era già molto basso.

    Rispondi
  2. Moreno Borsi
    Moreno Borsi dice:
    12 Settembre 2015 en 9:12

    Di male in peggio….. e poi dicono che vogliono far ripartire l’italia!

    Rispondi
  3. emanuele di cecca
    emanuele di cecca dice:
    12 Settembre 2015 en 18:23

    è la solita solfa dei governi tecnici e di centro sinistra che si sono succeduti negli ultimi anni:
    – Monti ha fatto più di un regalo alle banche, stabilendo tra l’altro che è obbligatorio il c/c per i condomini!
    – Letta ha fatto altri regali tra cui il salvataggio con fondi pubblici;
    – Renzi, a cavallo di Ferragosto, promulga una legge la cui formula è “tu fai il lavoro poi quando in base a quando lo vendi e come ti ripago io banca esecutrice”!!!
    – come dire alle banche… “tu mi presti i soldi e se il mio lavoro mi frutta te li restituisco e se no te ne ridò in base a quanti ne ho guadagnati”!!
    – poi si lamentano che i ns. giovani vanno via dall’Italia!

    Rispondi
  4. Maria Gilda Falco
    Maria Gilda Falco dice:
    13 Settembre 2015 en 18:55

    E’ un’offesa alla professionalità del C.T.U.

    Rispondi
  5. Luigi
    Luigi dice:
    14 Settembre 2015 en 12:50

    Un palese aiuto alle banche a discapito dei professionisti. Come da tradizione, in italia si corre in aiuto del più forte…

    Rispondi
  6. Nicola D'Addio
    Nicola D'Addio dice:
    14 Settembre 2015 en 18:14

    Ulteriore conferma di azioni governative e parlamentari a servizio dei poteri forti, che tengono sotto scacco i cinguettanti burattini italioti.

    Rispondi
  7. Tiziana
    Tiziana dice:
    27 Settembre 2015 en 17:57

    E’ da considerare il fatto che oltre alla semplice stima il CTU è chiamato a rispondere ad una serie di quesiti relativamente alla corrispondenza dei documenti depositati e, se reso necessario, aggiornare mappe catastali e/o censuarie, oltre che operare con rilievi che riproducano l’effettivo stato del bene e fare ricerche in merito a documentazioni mancanti..
    Ritengo che tali incombenze debbano essere sommate al valore di stima richiesto e che la perizia focalizzata solo su questo quesito sia alquanto riduttiva
    Mi sembra una cosa più che logica nonostante l’illogicità della legge qui presentata

    Rispondi
  8. Giovanni
    Giovanni dice:
    9 Dicembre 2015 en 20:15

    Svolgo la delicata attività di C.T.U. da circa 10 anni e posso dire che ad oggi sono pochi i tecnici che hanno la professionalità per svolgere questo ruolo importante e, perché no, prestigioso. Troppo spesso mi è capitato di prendere visione di perizie redatte da altri tecnici in maniera pietosa, con strafalcioni e mancanze di ogni genere. Purtroppo penso che la superficialità con cui molti “colleghi” hanno affrontato (ed affrontano) la C.T.U. sia in larga scala uno dei motivi per cui ci troviamo tutti in queste condizioni.
    Certamente il ruolo del C.T.U. è molto più complesso dal redigere un semplice giudizio di stima e qui, purtroppo, mi pare che siano stati i nostri legislatori ad essere alquanto superficiali.
    Chiaramente al momento a conti fatti tra spese, energie profuse, competenze tecniche e possibilità di monetizzare il lavoro svolto, non sussistono le condizioni minime per poter svolgere questa attività.
    Spero vivamente che i nostri “luminari” vengano illuminati dalla loro coscienza, ammesso che ancora esista…!

    Rispondi
  9. rita
    rita dice:
    8 Marzo 2016 en 17:18

    Giovanni, ho letto il tuo commento e vorrei dirti che oggi ci troviamo in queste condizioni perchè le banche hanno potere contrattuale mentre i CTU no. Io sono un consulente d’ufficio da quasi vent’anni, pure io vedo colleghi improvvisare e spesso anche sbagliare ma non è colpa di questi se la categoria è bistrattata. LA verità è che non abbiamo neanche la capacità e la compattezza di fare sentire la nostra voce, siamo una categoria disomogenea e anche i nostri ordini di appartenenza se ne fregano altamente. Davanti allo strapotere delle banche veniamo usati e gettati. Vorrei proprio vedere: io non so quanto costa la relazione sostituiva redatta dal notaio, ma se gli dicessero “ti pago la relazione dopo che ho venduto 1/12 indiviso di un magazzino di periferia” non credo che quello scriverebbe neanche una sola parola.
    Nemmeno i giudici ci tutelano, e dire che sarebbe semplice: basterebbe disporre che venga accantonata una somma per il CTU per le vacazioni necessarie, a prescindere dagli onorari a percentuale.
    Ma ripeto: la superficialità dei colleghi non c’entra niente. La colpa è solo dello strapotere delle banche. Sono loro le colpevoli.
    Buona fortuna

    Rispondi
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy