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distesa di pannelli fotovoltaici

Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Per il Tar Lombardia il diniego della Soprintendenza all’istallazione del fotovoltaico su edifici non monumentali deve essere opportunamente motivato

Viviamo in tempi in cui l’attenzione allo sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili è sempre più preponderante e incoraggiata anche da incentivi economici da parte dello Stato.

Ma se da una parte preme l’urgenza all’utilizzo di tali fonti energetiche, dall’altra ci si pone la domanda di come inserire al meglio tali tecnologie in un contesto paesaggistico da tutelare.

A tal proposito giungono preziosi chiarimenti dal Tar Lombardia con la sentenza n. 296/2021.

Il caso

Un privato decideva di installare sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico (l’impianto prevedeva la collocazione di 22 moduli per una superficie complessiva di 36,59 m²).

Nonostante il parere favorevole del Comune, la Soprintendenza si pronunciava negativamente circa il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. I motivi?

Secondo la Soprintendenza i pannelli fotovoltaici da installare sul tetto non sarebbero stati compatibili con la forma ed il colore delle coperture degli edifici tradizionali della zona.

Il privato decideva, quindi, di fare ricorso al Tar, lamentando che:

  • l’edificio sul quale sarebbe stato installato l’impianto fotovoltaico non era un edificio storico di tipo tradizionale né è collocato in un articolato complesso di nuclei insediativi antichi, ma si trovava, al contrario, in un comparto edilizio di recente costruzione, contraddistinto da fabbricati eterogenei tra loro sia per quanto riguarda le tipologie edilizie che per i cromatismi sulla falda;
  • la Soprintendenza si era espressa genericamente senza dare precisi e motivati chiarimenti e senza nemmeno effettuare un sopralluogo.

La sentenza del Tar Lombardia

Il Tar premette e ribadisce che il diniego di autorizzazione paesaggistica va congruamente e dettagliatamente motivato.

I giudici osservano che nel caso in esame ci si trova a dover valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia rinnovabile; l’opera che il ricorrente vuole realizzare assume un carattere in termini di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati).

Per il Tar, quindi, il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a liquidare l’intervento come elemento nuovo di disturbo al paesaggio, ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Ne consegue che, in generale, i pannelli fotovoltaici non possono essere esclusi a priori ma va valutato il loro corretto ed ottimale inserimento nell’edificio che deve ospitarli.

I togati specificano che una valutazione più rigorosa, ma non necessariamente ostativa, è ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati di interesse culturale (parte seconda del dlgs 42/2004) e in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico (art. 136 comma 1-b-c del dlgs 42/2004), nonché a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative.

Il Tar chiarisce che:

la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici (anch’essa, tuttavia, non dimostrata in alcun modo nel parere impugnato) non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In parole povere, la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.

I giudici precisano, inoltre, che:

Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” (in quanto tali, espressamente individuate), mentre negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio 

In conclusione, (a parere del Tar) c’è da dire che l’edificio in questione (sulla scorta della documentazione fotografica fornita) non è riconducibile alla categoria degli “edifici storici tradizionali” e tanto meno a quella dei “nuclei insediativi antichi”, trattandosi invece di un contesto residenziale di recente edificazione e contraddistinto da fabbricati molto eterogenei tra loro.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia

 

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