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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Organismo di vigilanza: cos’è, requisiti e chi ne fa parte

Organismo di vigilanza: cos’è, requisiti e chi ne fa parte

L'organismo di vigilanza è l'organo deputato a vigilare sulla responsabilità degli enti nell’ambito di reati commessi per portare vantaggio agli enti stessi

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 25 Febbraio 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Organismo di vigilanza

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza è importante per garantire una pianificazione efficace delle attività produttive e delle misure preventive e protettive necessarie per migliorare i livelli di sicurezza.

Esistono diversi strumenti di supporto per facilitare la corretta implementazione delle misure di sicurezza aziendali come il software gestione sicurezza sul lavoro, che consente di creare un sistema di gestione della sicurezza tramite la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa.

Indice

  • Cos’è l’organismo di vigilanza
  • Chi fa parte dell’organismo di vigilanza
  • Quali sono i requisiti che deve possedere l’organismo di vigilanza
  • Qual è la principale funzione dell’organismo di vigilanza
  • Da chi viene nominato l’organismo di vigilanza
  • Modello organizzativo 231: cos’è
  • Modelli di organizzazione e gestione: cosa prevede il D.Lgs. 231/2001
  • Modelli di organizzazione e gestione: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008
  • Cosa sono gli organi di vigilanza: articolo 13 D.Lgs. 81/08

Cos’è l’organismo di vigilanza

L’organismo di vigilanza (ODV) è previsto dal D.Lgs. 231/ 2001 ed ha lo scopo di vigilare sulla corretta applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) e dei relativi protocolli, in tutti quei casi in cui gli operatori imprenditoriali decidano di adottarlo.

L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, conseguentemente alle condotte fraudolente dei soggetti in posizione apicale, l’organismo di vigilanza non risponda dei reati commessi da tali soggetti se prova:

  • di aver costituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di gestione e di curarne l’aggiornamento;
  • che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo;
  • di aver adottato e attuato, prima della commissione dei fatti, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • che l’agente abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione.

Chi fa parte dell’organismo di vigilanza

In relazione alla sua composizione, il decreto fornisce alcune indicazioni preliminari. In particolare l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede due soluzioni possibili:

  • enti di piccole dimensioni: le funzioni dell’organismo di vigilanza possono essere svolte direttamente dall’organo dirigente;
  • società di capitali: il ruolo di organismo di vigilanza può essere affidato al comitato per il controllo della gestione, al consiglio di sorveglianza o al collegio sindacale.

È fondamentale sottolineare che non esistono regole precise che determinino in maniera definitiva la composizione e il numero dei membri dell’organismo di vigilanza in un’azienda. Tuttavia, è necessario rispettare alcuni criteri generali.

Quali sono i requisiti che deve possedere l’organismo di vigilanza

L’organismo di vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

  • autonomia e indipendenza: tali requisiti devono riferirsi all’organo in quanto tale e devono caratterizzare la sua azione. A questo proposito, è previsto che l’organismo:
    • nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcuna funzione dell’ente;
    • riporti al Presidente e all’Amministratore Delegato o, in caso di comprovata necessità, anche al Consiglio di Amministrazione;
    • determini la sua attività ed adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni dell’ente possa sindacarle;
  • professionalità: ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l’organismo garantisca un’adeguata professionalità, intesa quest’ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività assegnata, sia di carattere ispettivo, che consulenziale. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, nonché del diritto civile e societario, che una adeguata competenza in materia di controlli interni;
  • continuità di azione: per garantire un’efficace attuazione del modello, la struttura dell’organo è provvista di adeguate risorse e dedica un tempo appropriato allo svolgimento del proprio incarico, nell’ambito del quale può farsi assistere da collaboratori dell’ente di volta in volta individuati;
  • onorabilità ed assenza di conflitto di interessi.

Qual è la principale funzione dell’organismo di vigilanza

In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto all’organo di vigilanza è attribuito il compito di monitorare il funzionamento e l’osservanza del modello e di gestirne l’aggiornamento.

In via generale, spettano all’organismo di vigilanza i compiti di:

  • verifica e vigilanza sul modello:
    • verificare l’adeguatezza del modello, la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
    • verificare l’effettività del modello, la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso;
    • a tali fini, monitorare l’attività di cui ai punti precedenti, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up;
  • aggiornamento del modello: proporre l’adeguamento dello stesso al fine migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell’attività e/o di riscontrate significative violazioni del modello;
  • informazione e formazione sul modello:
    • promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
    • promuovere e monitorare le iniziative (inclusi i corsi e le comunicazioni) volte a favorire un’adeguata conoscenza del modello da parte di tutti i destinatari;
  • gestione dei flussi informativi da e verso l’organismo:
    • monitorare l’adempimento delle attività di reporting definite, da parte dei soggetti interessati;
    • esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello, incluso ciò che attiene alle eventuali violazioni dello stesso;
    • informare gli organi competenti in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
    • segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni del modello e i soggetti responsabili;
    • in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Da chi viene nominato l’organismo di vigilanza

L’organo di vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che provvede altresì ad individuare il presidente. Dura in carica 3 anni salvo diverse deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. Il mandato è rinnovabile alla scadenza.

Modello organizzativo 231: cos’è

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel diritto societario un principio innovativo secondo cui le aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono essere ritenute responsabili per una serie di reati, assumendo quindi una responsabilità penale. Il modello 231 rappresenta proprio lo strumento attraverso il quale le imprese possono tutelarsi da questa responsabilità.

Dunque, il modello 231, noto anche come Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) è un documento che delinea un insieme di procedure aziendali progettate per prevenire la commissione di reati per i quali l’azienda potrebbe essere considerata responsabile durante l’esecuzione delle proprie attività lavorative.

L’adozione del Modello 231 non è obbligatoria ma è a tutti gli effetti necessario a tutte le aziende, in quanto è l’unico strumento a disposizione dell’azienda per limitare o eliminare la propria responsabilità sul profilo sanzionatorio, evitando di rendersi responsabile dei reati collegati alla sua attività.

Modelli di organizzazione e gestione: cosa prevede il D.Lgs. 231/2001

L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione e di gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Modelli di organizzazione e gestione: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008

Un modello di organizzazione e gestione deve rispondere anche ai requisiti previsti dall’articolo 30 del testo unico sicurezza.

Perché il modello di organizzazione e di gestione esima effettivamente azienda e organismi apicali dalle responsabilità amministrativa, devono ricorrere alcune condizioni:

  • deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  • deve prevedere idonei sistemi di registrazione degli eventi;
  • deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  • deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo sono necessari, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Cosa sono gli organi di vigilanza: articolo 13 D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro, insieme ai soggetti da lui incaricati, è tenuto, in conformità al D. Lgs. 81/08 e nell’ambito delle proprie responsabilità, a individuare e attuare le misure di sicurezza previste dalla valutazione dei rischi, assicurandone la corretta applicazione. Per verificare l’effettiva adozione di tali misure, la normativa prevede specifici organi di vigilanza incaricati di svolgere attività ispettive.

Secondo l’articolo 13 del testo unico sicurezza, la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da:

  • Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
  • ASL:
  • INAIL;
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ciascuno di essi ha funzioni specifiche e ambiti differenti.

Quali sono le differenze tra organi di vigilanza e organismo di vigilanza

Gli organi di vigilanza operano a livello pubblico e hanno poteri ispettivi e sanzionatori, mentre l’organismo di vigilanza è un organo interno aziendale che si occupa di prevenire reati e garantire la conformità alle regole interne.

Organi e organismi di vigilanza differenze

Organi e organismi di vigilanza differenze

CerTus-GSL
CerTus-GSL

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/organo-di-vigilanza-cos-e-requisiti-chi-ne-fa-parte/
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