Compenso professionale a rischio se non c’è il dettaglio delle voci di spesa
Cassazione: no all’integrazione del compenso professionale se nel conferimento dell’incarico non sono dettagliate le voci di spesa ed i mezzi per farvi fronte
Il professionista incaricato della progettazione di un’opera pubblica ha diritto solo ai compensi espressamente indicati, anche in caso di modifiche progettuali, al fine di tutelare l’interesse pubblico.
Questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6919/2019.
Il caso
Il caso in esame riguarda la richiesta di un architetto di integrare il proprio compenso professionale in riferimento alla progettazione di una struttura espositiva realizzata su richiesta di un Comune.
L’amministrazione aveva previsto un impegno di spesa comprensivo dei costi per la realizzazione dell’opera e dei compensi da corrispondere al professionista; successivamente, il Comune aveva optato per delle modifiche progettuali che avevano richiesto al progettista un maggiore impegno.
Alla luce del maggior impegno profuso, il professionista aveva, quindi, chiesto un’integrazione del suo compenso, avanzandone richiesta presso il Tribunale; il professionista chiedeva, a titolo di differenza sul dovuto per compensi professionali (concernenti direzione lavori, misure, contabilità, collaudo amministrativo e coordinamento sicurezza primo e secondo stralcio) relativi all’incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione della struttura espositiva, la somma di 37.000 circa.
L’amministrazione si era difesa affermando di aver previsto la copertura finanziaria dell’intera opera, ma di aver esaurito i fondi, avendo modificato il progetto originario.
Iter processuale
Il Tribunale di primo grado non accoglie il ricorso.
L’architetto si rivolge, quindi, alla Corte di Appello che, contrariamente a quanto espresso nella sentenza del Tribunale di primo grado, acconsente al compenso richiesto in conseguenza della modifica del progetto originario.
In particolare, a detta dei giudici d’Appello, le delibere comunali di conferimento dell’incarico e di approvazione del primo e secondo stralcio dei lavori, avevano previsto l’impegno di spesa comprensivo dei costi di realizzazione dell’opera e dei compensi spettanti al professionista. Inoltre, i maggiori oneri conseguenti alle scelte dell’amministrazione, che deliberò di modificare il progetto originario, non possono incidere sul diritto dell’appellante ad ottenere il compenso pattuito.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune.
Ordinanza della Corte di Cassazione
I giudici di Cassazione negano la richiesta del professionista per l’indeterminatezza del compenso: la convenzione relativa alla complessiva progettazione è inutilizzabile in quanto priva di copertura finanziaria e mai registrata; al contrario, l’ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l’opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali…) ed i mezzi per farvi fronte.
In particolare, si legge:
La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l’ammontare della spesa, mediante l’identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l’operato dell’ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell’interesse pubblico all’equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.
Secondo l’articolo 191 del Testo Unico degli Enti Locali, hanno spiegato i giudici, un Comune può effettuare spese solo se l’impegno contabile è registrato sul bilancio di previsione ed è attestata la copertura finanziaria, ossia:
gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente dell’ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma, ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
In mancanza di questi elementi, il professionista ha facoltà di non eseguire la prestazione prevista dal contratto o di rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio.
Si giunge, quindi, alla conclusione che al fine di tutelare il preminente interesse pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali, la richiesta di integrazione del compenso del professionista viene respinta.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza n. 6919/2019

letteralmente INCREDIBILE. Impossibile fare il professionista in Italia