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Compenso CTU: i chiarimenti della Cassazione

Compenso CTU: gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati in relazione al tempo effettivamente impiegato e non al tempo ritenuto necessario

I nuovi chiarimenti circa la modalità di determinazione del compenso al CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, arrivano dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7636/2019.

Il caso

Il caso in esame riguarda il decreto di liquidazione delle competenze di un CTU per l’espletamento del suo mandato in una causa di responsabilità medica e l’opposizione da parte delle persone tenute al versamento.

A detta di questi ultimi, infatti, il compenso corrisposto al consulente era eccessivo e del tutto illegittimo il criterio utilizzato per determinare il compenso: avrebbe dovuto essere corretto, con un’evidente riduzione del compenso liquidato al consulente tecnico d’ufficio.

Iter processuale

Il Tribunale di Lodi accoglieva il ricorso avanzato dalla parte tenuta al versamento e rideterminava il compenso spettante al CTU in un minore importo.

La dottoressa nominata proponeva ricorso in Cassazione.

Gli ermellini, con l’ordinanza in esame, accolgono il ricorso principale (nonché il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale): il Tribunale ha applicato un criterio errato poiché ha fatto riferimento all’incarico collegiale e non al mandato singolo conferito al singolo CTU. In particolare:

in tema di liquidazione del compenso dovuto al CTU, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 (il quale si rivolge propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R.

Inoltre, a detta dei giudici di Cassazione deve ritenersi applicabile il seguente e consolidato principio giurisprudenziale:

ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale contento e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio.

In definitiva, con l’ordinanza di Cassazione vengono sanciti 2 importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al CTU:

  • se il CTU si avvale di specialisti il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale
  • la prestazione del CTU deve essere liquidata tenendo conto del tempo effettivamente impiegato e non in base a quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto

 

Clicca qui per scaricare l’ordinanza 18 marzo 2018, n . 7636

 

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