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Opere strutturali non soggette a deposito

Opere strutturali non soggette ad autorizzazione sismica

Quali sono le opere strutturali non soggette ad autorizzazione sismica? Le 3 categorie in base agli effetti sulla pubblica incolumità

Le opere strutturali non soggette a autorizzazione simica del Genio Civile (ufficio tecnico della regione) sono quelle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza per l’incolumità pubblica. Nel quadro normativo di riferimento dobbiamo citare l’art. 94-bis del dpr 380/2001. Vengono definite le 3 macro categorie basate sugli effetti che gli interventi hanno sulla pubblica incolumità: rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza. Gli interventi in oggetto richiedono la corretta applicazione delle tecniche delle costruzioni, della modellazione, delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo. Ecco perché ti consiglio di utilizzare un software di calcolo strutturale in grado di effettuare il calcolo per varie tipologie di strutture e fornirti tutti gli elaborati tecnici necessari.

Le 3 categorie degli interventi e gli effetti sulla pubblica incolumità

Secondo l’art. 83 del dpr 380/2001, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità da realizzarsi in zone sismiche sono disciplinate, oltre che dal testo unico dell’edilizia, anche da specifiche norme tecniche. Qualsiasi costruzione che interessi la pubblica incolumità, a prescindere da materiali e dalla costruzione, risponde a precise disposizioni antisismiche.

Secondo l’art. 94-bis gli interventi vengono classificati in base agli effetti sulla pubblica incolumità come:

  • rilevanti;
  • di minore rilevanza;
  • privi di rilevanza.

Gli interventi rilevanti sono soggetti ad autorizzazione sismica. Per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza questo obbligo decade. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Interventi rilevanti soggetti ad autorizzazione

Secondo l’art. 94-bis del dpr 380/2001, gli interventi rilevanti sono:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  • le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Gli interventi rilevanti possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio, considerando le caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati. Si tratta, quindi, di opere che richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo. Ecco perché ti consiglio di utilizzare un software specifico in grado di effettuare il calcolo strutturale degli edifici in cemento armato in linea con le normative vigenti. Puoi ​produrre in automatico tutti gli elaborati di progetto che ti occorrono.

Interventi di minore rilevanza

La categoria “interventi di minore rilevanza” comprende quegli interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Si tratta di opere ed interventi per le quali, nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. Gli interventi di minore rilevanza sono i seguenti:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
  • le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  • le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Interventi privi di rilevanza

Gli interventi privi di rilevanza sono quegli interventi che, per loro caratteristiche strutturali, dimensioni, forma, materiali utilizzati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.

Tutti questi interventi possono essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del dpr 380/2001.

Sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti che non incidono in maniera significativa o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, a causa della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone. Varianti di carattere non sostanziali.

Interventi art. 94 bis dpr 380 2001

Interventi art. 94 bis dpr 380 2001

Elenco delle opere non considerate strutturali

Non possiamo fornire un vero e proprio elenco delle opere non considerate strutturali. Possiamo però dire che, generalmente, non viene richiesta l’autorizzazione sismica al Genio Civile per gli interventi di:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

In entrambi i casi non devono compromettano la sicurezza statica della costruzione e non devono riguardare e non devono alterare l’entità e la distribuzione dei carichi.

L’art. 3 del dpr 380/2001 definisce i lavori di manutenzione ordinaria come:

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

I lavori di manutenzione straordinaria, invece, riguardano la realizzazione di opere e/o modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali di edifici esistenti.

Elenco interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità Campania

Di seguito ti riporto l’elenco degli interventi privi di rilevanza per l’incolumità pubblica in Campania divisi in: interventi di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti.

Le opere in esame devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e sotto la direzione dei lavori di un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze professionali e dotate del previsto titolo abilitativo edilizio.

La denuncia dei lavori consiste nella comunicazione di inizio lavori, da redigersi su apposito modello, corredata dalla relazione tecnica asseverata da parte del tecnico progettista con la quale, oltre alla descrizione delle opere da realizzare, viene dichiarato che l’intervento non costituisce pericolo per la pubblica incolumità, nonché da un progetto/grafico esecutivo dell’intervento previsto.

Interventi di nuova costruzione

  • serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non superiore a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C;
  • pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m;
  • locali in classe d’uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
  • singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq;
  • chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
  • portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq;
  • cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
  • pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m;
  • tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m;
  • muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
  • opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del tarrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta;
  • gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 2.00 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.50 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
  • opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m;
  • vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo , di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq;
  • serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m;
  • attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari;
  • fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate;
  • strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m;
  • strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta <1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m;
  • rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;
  • piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq.

Interventi su costruzioni esistenti

  • chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq;
  • tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq;
  • pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq;
  • pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq;
  • sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
  • realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq;
  • realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature;
  • collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all’interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio;
  • locali a destinazione d’uso artigianale o industriale, posti a piano terra, realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 KN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq;
  • pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
  • singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN;
  • singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN;
  • installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture;
  • trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l’aumento della larghezza del vano;
  • riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie;
  • spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell’ambito dello stesso muro portante.
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