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Opere difformi dalla CILA: sì alla sanzione pecuniaria, no alla demolizione

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In caso di lieve difformità dalla SCIA/CILA il Tar Campania ribadisce che non è legittimo l’ordine di demolizione; ok invece alla sanzione pecuniaria

Con la sentenza n. 2116/2019 del Tar Campania viene trattato il caso di opere realizzate in difformità rispetto a quanto previsto nella SCIA/CILA.

I fatti in breve

I proprietari di un locale commerciale impugnavano, chiedendone l’annullamento previa sospensione, di un’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi emessa da un Comune.

Gli abusi contestati, sulla scorta delle risultanze di un verbale di sopralluogo, consistevano nella realizzazione, in difformità dalla DIA di lavori di sistemazione dell’area esterna antistante al locale commerciale. Secondo tale verbale, la difformità, chiaramente di modesta entità, consisteva in quote diverse del piano di campagna rispetto al progetto della CILA (alcuni marciapiedi più alti, mancata realizzazione di un gradino).

Per i proprietari:

le incongruenze riscontrate dall’amministrazione comunale non avrebbero comportato incrementi planovolumetrici di sorta e sarebbero state così esigue da non poter integrare gli estremi della difformità totale rispetto al progetto assentito, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria, né da poter integrare gli estremi anche della difformità parziale, attestandosi al di sotto del margine di tolleranza del 2% delle misure progettuali di cui all’art. 34, comma 2 ter, del dPR n. 380/2001.

La sentenza del Tar

Secondo i giudici una simile tipologia di illecito edilizio figura sanzionata unicamente in via pecuniaria dall’art. 37, comma 1, del dPR n. 380/2001, a norma del quale:

la realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Di qui, dunque, la fondatezza del ricorso e la conseguente inapplicabilità della misura repressivo-ripristinatoria.

 

praticus-ta
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