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Opere di urbanizzazione, ok per l’IVA al 10% nel caso di nuovi collettori

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Le Entrate escludono l’applicazione dell’IVA al 10% nel caso di manutenzione o potenziamento di opere di urbanizzazione già esistenti

Con l’interpello 229/2021 l’Agenzia delle Entrate delinea il campo di applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% nel caso di opere di urbanizzazione.

Il quesito posto al Fisco

Una società, in attuazione delle disposizioni del dlgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), gestisce il Servizio Idrico Integrato costituito “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di  acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue […]” di alcuni Comuni.

L’attività della società si esplica sia attraverso interventi di manutenzione e riparazione di canalizzazioni, collettori, condutture e simili già esistenti, sia nella realizzazione di nuovi tratti di fognature destinati a estendere o integrare la rete esistente.

La società fa presente che nel 2020 ha affidato un appalto che prevede la realizzazione, su nuovi tracciati, di nuovi collegamenti fognari destinati a “convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati nell’area”.

L’intervento in questione apparirebbe in principio, quindi, riconducibile, alla fattispecie “nuova realizzazione”.

Tuttavia, la società fa presente che lo stesso intervento, per altro verso, costituisce essenzialmente un potenziamento, un miglioramento e un efficientamento, per quanto significativo e di complessa realizzazione, dell’attuale rete fognaria intesa nella sua universalità, senza, tuttavia, comportare un’estensione della stessa a favore di aree di nuova urbanizzazione e senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allacciamenti, civili o industriali.

La società chiede quindi alle Entrate di conoscere se l’intervento oggetto del contratto di appalto sia soggetto all’aliquota ridotta.

Quando si applica l’IVA al 10%

Le Entrate ricordano che la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono soggette all’aliquota ridotta al 10%.

In linea generale, infatti, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’aliquota ridotta si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall’ambito del tessuto urbano e non agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime.

L’aliquota IVA del 10% è stata ritenuta applicabile, inoltre, ad un intervento di completa sostituzione della rete idrica che non si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova rete idrica (cfr. risoluzione Ministero Finanze n. 364749 del 2 aprile 1987).

Quando NON si applica l’IVA al 10%

Ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto n. 457/1978) si applica, invece, l’aliquota IVA nella misura ordinaria.

Infatti è stata esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano.

Ad esempio, nel caso di lavori su strade preesistenti, le Entrate hanno chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali NON rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta.

La risposta delle Entrate

Per le Entrate nella fattispecie in esame, si prevede la realizzazione, su nuovi tracciati, di un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmente trattati in una serie di impianti di depurazione presenti nella zona.

Dall’esame della documentazione prodotta dalla società istante, infatti, è possibile desumere che l’intervento prevede la costruzione ex novo del collegamento tra impianti di depurazione già esistenti, al fine di convogliare ad un unico, efficiente impianto di depurazione i reflui attualmente trattati nell’area.

L’intervento oggetto dell’istanza comporta, quindi, la costruzione ex novo di “collettori di adduzione” che possono essere considerati alla stregua di “articolazioni” dell’impianto fognario.

Tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento in questione, il Fisco è dell’avviso che lo stesso possa fruire dell’aliquota IVA nella misura del 10%.

 

Clicca qui per scaricare l’interpello

 

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