Opere di urbanizzazione a scomputo: decide il Comune!
Tar Puglia: ok alle opere di urbanizzazione a scomputo solo dopo una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione
L’ammissione allo scomputo delle opere di urbanizzazione costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione, che potrebbe optare anche per soluzioni diverse, senza obbligo di una specifica motivazione.
Questo il chiarimento espresso dai giudici del Tar Puglia, con la sentenza n. 158/2019.
I fatti in sentenza
Un privato acquista un suolo avente destinazione residenziale e per il quale il venditore aveva già ottenuto il permesso di costruire e la rateizzazione degli oneri concessori; successivamente l’acquirente avanza istanza di realizzazione in proprio delle opere di urbanizzazione a scomputo dell’ultima rata degli oneri concessori.
La Giunta Comunale, in casi analoghi, si è orientata nel senso di approvare i progetti di scomputo solo nel caso questi riguardino interventi di interesse generale e di pubblica utilità. Nel caso in esame, l’intervento riguarda la risistemazione del marciapiedi perimetrale alla costruzione e preesistente alla realizzazione del fabbricato. Il progetto di scomputo viene rigettato dal Comune.
Il proprietario avanza, quindi, ricorso presso il Tribunale amministrativo per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione con la quale viene richiesto il pagamento di 16.868 euro di cui:
- 12.049 euro a titolo di 4° e ultima rata degli oneri concessori dovuti sul permesso di costruire
- 4.819 euro a titolo di mora per il ritardato pagamento
nonché la condanna del Comune al pagamento, in favore della società, della somma pari differenza tra il costo delle opere di urbanizzazione eseguite in via diretta dalla società e quanto dovuto a titolo di oneri concessori.
Sentenza Tar Puglia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto lo respinge.
In riferimento all’ipotesi avanzata dal ricorrente di incompetenza del dirigente del Settore Tecnico che ha adottato il provvedimento (ossia che non è specificamente delegato a detta attività), i giudici di primo grado evidenziano che, ai sensi dell’art. 107 dlgs n. 267/2000, spetta senza dubbio al dirigente del Servizio in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze urbanistiche, nell’ambito dei poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative, anche l’adozione di tutti i relativi provvedimenti.
In considerazione del secondo motivo di ricorso: omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Tar lo respinge.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti:
L’applicazione della sanzione pecuniaria, per ritardato pagamento, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, trattandosi dell’applicazione ex lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia.
Infine, a detta del ricorrente, essendo la Giunta comunale l’organo istituzionalmente competente ad autorizzare lo scomputo degli oneri concessori, prima di emettere l’ordinanza ingiunzione la pratica sarebbe dovuta essere trasmessa alla stessa Giunta per la decisione, esclude ogni profilo di discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Al contrario, come evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 29.9.2016, n. 955) si ha che:
In tema di rilascio del permesso di costruire, pur essendo previsto che il soggetto che richiede il permesso di costruire, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, tale iniziativa è sempre subordinata ad una valutazione del Comune.
Pertanto, lo scomputo non è automatico, ma presuppone una preventiva e necessaria valutazione ampiamente discrezionale del Comune; inoltre, non c’è dubbio che, nel caso in esame, i lavori abbiano riguardato unicamente la sistemazione dei marciapiedi.
La società con una sua scelta progettuale ha, infatti, deciso di non rispettare la sagoma del precedente edificio e di arretrare la nuova costruzione, così determinando la necessità di intervenire sul marciapiedi già preesistente.
Del tutto legittimo, quindi, il diniego del Comune allo scomputo delle opere di urbanizzazione.
Clicca qui per scaricare la sentenza Tar Puglia n. 158/2019

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