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Sopraelevazione e Permesso di Costruire

Opere di sopraelevazione: è sempre necessario il permesso di costruire

La Cassazione ribadisce che tutte le opere di sopraelevazione necessitano sempre del permesso di costruire e chiarisce quando un’opera può definirsi amovibile/precaria

Con la sentenza n.  51599/2018 la Corte di Cassazione ribadisce che per la sopraelevazione di un immobile è sempre necessario il permesso di costruire; tuttavia, nel confermare un principio oramai assodato, chiarisce la definizione e le caratteristiche delle opere amovibili/precarie.

I fatti in breve

La Corte d’Appello di Catania con una sentenza confermava la decisione con la quale il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale (reati di cui agli articoli 44, 64, 65,  71,  93,  94, e 95 dpr 380/2001) di una proprietaria di un immobile per avere realizzato:

in assenza del permesso di costruire e degli altri necessari titoli abilitativi, in zona sismica, opere edilizie consistenti nella sopraelevazione di un preesistente manufatto avente copertura ad una falda in legno e tegole, con piano di calpestio in lame inserite nelle pareti perimetrali e legno per una superficie di 35 mq ed un’altezza al colmo di m. 3, completa di impianto idrico ed elettrico ed a cui si accede tramite scala interna ad una rampa in ferro, nonché una tettoia di metri quadri 8 con struttura in legno coperta da tegole.

Avverso tale pronuncia la proprietaria proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che:

  • le opere realizzate non sarebbero suscettibili di permesso di costruire trattandosi, inequivocabilmente, di opere amovibili e quindi sottratte alla disciplina di cui all’articolo 10 del dpr 380/2001
  • la realizzazione della tettoia, contrariamente a quanto affermato dai giudici, non sarebbe soggetta a permesso di costruire
  • per le opere in questione sarebbe stata presentata richiesta di sanatoria ed il relativo procedimento non sarebbe ancora esaurito

La Cassazione nel rigettare il ricorso ribadisce che:

l’art. 10, lett. a) del d.P.R. 380\01 individua, tra gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, quelli di nuova costruzione, la cui descrizione viene fornita dall’articolo 3 dello stesso T.U. nella lettera e), ove si specifica che si intendono come tali tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

Opere amovibili/precarie

La Cassazione, non condividendo l’opinione della proprietaria secondo cui le opere sarebbero precarie ed amovibili chiarisce che:

gli interventi edilizi precari, categoria già individuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina con inequivocabile indicazione delle specifiche caratteristiche, sono ora espressamente menzionati dall’art. 6 del d.P.R. 380/01 che, nell’attuale formulazione, li descrive al comma 1, lett. e-bis) come opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.

L’opera precaria, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.

La Corte ha costantemente affermato che l’intervento precario deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche:

  • la sua precarietà non può essere stabilita soggettivamente dall’utilizzatore;
  • sono irrilevanti le caratteristiche costruttive ed i materiali impiegati e l’agevole amovibilità;
  • deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo (al massimo 90 giorni);
  • deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso.

 

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