• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Resta aggiornato! Le notizie di BibLus direttamente nella tua casella di posta.
Immagine
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›

Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Opere abusive in attesa di condono: no ad ulteriori interventi edilizi

Opere abusive in attesa di condono: no ad ulteriori interventi edilizi

CdS: ulteriori e successivi interventi edilizi su manufatti abusivi, anche in attesa di condono o di sanatoria ordinaria, perpetrano la condizione illegale di abuso edilizio

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 20 Aprile 2022/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Opere abusive in attesa di condono: no ad ulteriori interventi edilizi

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2171/2022 torna ad esprimersi, con nuovi chiarimenti, in merito agli interventi edilizi condotti sulle opere abusive.

Una veranda abusiva in attesa di condono può essere ristrutturata tramite SCIA? Il caso

Il proprietario di una veranda realizzata abusivamente ed oggetto di domanda di condono edilizio, decideva di ammodernarla sostituendo l’originale struttura in alluminio anodizzato e vetri a filo con analoga struttura invetriata in alluminio preverniciato ossicolorato.

Per tale intervento, che aveva previsto anche lo spostamento del tramezzo interno alla veranda e la modifica del tompagno tra balcone verandato e abitazione, l’uomo aveva presentato una DIA (oggi SCIA) per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Successivamente, il Comune (dopo aver parzialmente accolto la DIA) ordinava la rimozione delle opere realizzate (spostamento tramezzo e modifica del tompagno) in quanto eseguite su aree vincolate e, pertanto, ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/03, non suscettibili di sanatoria.

Il proprietario della veranda faceva ricorso al Tar sostenendo che gli interventi di carattere manutentivo non avrebbero determinato alcun incremento volumetrico né avrebbero inciso su parti strutturali dell’edificio o investite da vincolo paesaggistico.

Il Tar rigettava il ricorso, per cui l’uomo si appellava al CdS con un nuovo motivo aggiuntivo: il Comune non avrebbe potuto disporre la demolizione delle opere oggetto della domanda di condono ancora non evasa.

Il Consiglio di Stato ribadisce il no a nuove opere su manufatti abusivi anche se oggetto di domanda di condono

Il CdS in premessa cita se stesso:

in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria.

Insomma, a fronte di un vano verandato abusivo perché non ancora condonato, la parte privata avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento di condono, non potendo eseguire ulteriori opere in relazione alla medesima porzione immobiliare.

Le opere del caso, a parere dei giudici di Palazzo Spada, non sono riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria né tanto meno a quella ordinaria, essi ricordano che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le sole opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In definitiva, per i giudici, si è trattato di un intervento di ristrutturazione edilizia (soggetto al rilascio del permesso di costruire) più che di un mero intervento di manutenzione (quest’ultimo nemmeno ammissibile su opera abusiva).

Oltretutto, non risulta neppure invocabile l’indirizzo giurisprudenziale per il quale, in pendenza della definizione delle domande di condono, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione, tenuto conto che l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato in primo grado, non ha ordinato la demolizione delle opere oggetto della domanda di condono, ma delle ulteriori opere successivamente eseguite dalla parte privata.

Scopo e carattere della DIA (oggi SCIA)

Tra le altre cose, i giudici fanno un’interessante osservazione sul carattere della denuncia di inizio attività (oggi, segnalazione certificata di inizio di attività, SCIA).

Essi spiegano che il suddetto titolo edilizio costituisce uno strumento di liberalizzazione delle attività private,  non più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera segnalazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo.

La SCIA perché possa produrre effetti giuridici deve rispondere al modello tipizzato dal legislatore occorrendo, pertanto, da un lato che le attività in concreto avviate siano effettivamente riconducibili alle fattispecie “astratte” per cui è ammesso l’utilizzo della SCIA, dall’altro che la segnalazione presentata risulti veritiera e completa, essendo corredata dalla documentazione occorrente a porre l’Amministrazione in condizione di potere svolgere la successiva attività di verifica entro i termini applicabili.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per maggiore approfondimento, leggi anche:

  • “Lavori di manutenzione su abuso edilizio: quando è possibile?“
  • “La manutenzione di un’opera abusiva costituisce reato penale!“
  • “Stop alle opere abusive con condono in corso di valutazione“
  • “Manutenzione immobili abusivi: è sempre illegittima“
  • “Scia silenzio assenso“
  • “Silenzio assenso significato“
  • “Condono edilizio 1985 non chiuso“
  • “Autorizzazione sismica in sanatoria estinzione reato“
Icona

Download Gratuito Consiglio di Stato - sentenza n. 2171/2022 (abuso edilizio in attesa di condono ed opere aggiuntive)

praticus-ta
praticus-ta
logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/opere-abusive-in-attesa-di-condono-no-ad-ulteriori-interventi-edilizi/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Fotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme, limiti, autorizzazioni e giurisprudenza

Condono-edilizio

Condono edilizio 2027: ultimissime su condoni e sanatorie

abusi-edilizi

Abuso edilizio: cos’è, cosa rientra e come sanarlo

Aree idonee Abruzzo: le norme 2026 di recepimento

gazebo-edilizia-libera

Installazione gazebo in edilizia libera: è sempre concessa?

Affitti brevi in Puglia: la legge sui limiti comunali e sui requisiti degli alloggi

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy