Operative le modifiche alla Riforma Biagi: senza DURC niente Lavori
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Il Decreto Legislativo che ha modificato la c.d. “Riforma Biagi”, i cui contenuti sono stati anticipati da BibLus-net nelle edizioni n. 35 e n. 36 della newsletter, è stato pubblicato nella GU n. 239 del 11-10-2004.
Il Decreto Legislativo che ha modificato la c.d. “Riforma Biagi”, i cui contenuti sono stati anticipati da BibLus-net nelle edizioni n. 35 e n. 36 della newsletter, è stato pubblicato nella GU n. 239 del 11-10-2004.
Il Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.251 recante: ”Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro” è quindi VIGENTE.
Ricordiamo che questo provvedimento sanziona la mancata trasmissione al comune del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa esecutrice con la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo che legittima l’esecuzione delle opere, qualunque esso sia (DIA o PdC).
Con lo stesso provvedimento è stato inoltre introdotto l’obbligo, per le imprese che operano nel settore edile, di comunicare ai competenti centri per l’impiego l’avvenuta assunzione di lavoratori dipendenti entro il giorno precedente l’inizio effettivo del rapporto di lavoro.
Quest’ultima disposizione, tuttavia, troverà applicazione solo dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Per tutti i settori, per il momento, continua ad essere valido il termine di 5 giorni.

Il Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.251 recante: ”Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro” è quindi VIGENTE.
Ricordiamo che questo provvedimento sanziona la mancata trasmissione al comune del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa esecutrice con la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo che legittima l’esecuzione delle opere, qualunque esso sia (DIA o PdC).
Con lo stesso provvedimento è stato inoltre introdotto l’obbligo, per le imprese che operano nel settore edile, di comunicare ai competenti centri per l’impiego l’avvenuta assunzione di lavoratori dipendenti entro il giorno precedente l’inizio effettivo del rapporto di lavoro.
Quest’ultima disposizione, tuttavia, troverà applicazione solo dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Per tutti i settori, per il momento, continua ad essere valido il termine di 5 giorni.
Documento | Dimensione | Formato |
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Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.251 | 1,08 Mb | ![]() |
Testo coordinato del D.Lgs. 494/96 | 765 Kb | ![]() |
Tabella riepilogativa di applicazione del D.LGS. 494/96 | 18 Kb | ![]() |
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/operative-le-modifiche-alla-riforma-biagi-senza-durc-niente-lavori/
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