Onorario CTU: in caso di liquidazione “in solido” come deve agire la parte in causa che anticipa le spese?
Onorario CTU: per la Cassazione la parte in causa che anticipa le spese liquidate “in solido” non può promuovere un nuovo giudizio per recuperarle, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede
Il caso in esame riguarda un contenzioso davanti al Giudice di Pace tra un privato e una società di assicurazioni.
Durante la causa veniva disposta una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio), con attribuzione al tecnico nominato di un anticipo di 500 euro posto provvisoriamente a carico di tutte e 2 le parti “in solido”.
Il privato aveva anticipato la somma per conto di entrambe le parti e, prima ancora che il giudizio fosse concluso in primo grado, chiedeva formalmente alla società assicurativa il rimborso della quota parte. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il privato citava in un nuovo giudizio la società di assicurazioni davanti ad un altro Giudice di Pace di Roma, per la restituzione di quanto anticipato e dell’ulteriore esborso di 100 euro per le spese legali.
Il primo Giudice di Pace, in merito al contenzioso originario, condannava la società di assicurazioni all’integrale rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Il secondo Giudice di Pace, invece, dichiarava improcedibile la domanda di rimborso spese del ctu anticipate o comunque cessata la materia del contendere e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.
La pronuncia veniva impugnata dal privato davanti al Tribunale di Roma, che però rigettava il ricorso, confermando la sentenza di primo grado.
Contro la sentenza del Tribunale di Roma veniva presentato ricorso in Cassazione.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27758/2017, si esprime sul ricorso presentato dal privato.
Secondo gli ermellini la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota lui spettante.
Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso presentato, asserendo che la richiesta si sostanzia come indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza di Cassazione n. 27758/2017
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