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Oneri sicurezza aziendali: nell’offerta vanno sempre indicati, anche se il bando non li prevede

Occorre sempre indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali. La nuova sentenza del Tar Umbria

Il Tar Umbria, con la sentenza n. 56 del 22 gennaio 2018, ha ricordato le regole sugli obblighi di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti all’articolo 95, comma 10 del nuovo Codice appalti – dlgs 50/2016. In particolare, il nuovo Codice richiede espressamente alle imprese che partecipano a gare di lavori di indicare sempre il costo degli oneri di sicurezza aziendali, anche se il bando non lo prevede.

Il Tar ha chiarito inoltre che non è sufficiente adeguarsi alla quantificazione eventualmente proposta dalla stazione appaltante: anche in questo caso si corre il rischio di esclusione.

Il caso

Il caso in esame si riferisce ad una gara per l’assegnazione di alcuni lavori di restauro banditi dall’Università di Perugia.

Alla gara sono stati invitati 16 operatori, di cui 12 ammessi a formulare offerta, con esclusione di 3 offerte, tra cui quella presentata dalla ricorrente, per superamento della soglia di anomalia ex art. 98 c. 8. dlgs 50/2016.

L’impresa ricorrente, originariamente esclusa, ha impugnato l’aggiudicazione unitamente alla lettera di invito e a tutti gli atti della procedura, lamentando la mancata esclusione di 10 offerte delle ditte rimaste in gara in quanto non recanti, a differenza della propria offerta, alcuna indicazione dei cosiddetti costi interni aziendali della sicurezza, i quali ai sensi dell’art. 95 c. 10 del dlgs 50/2016 devono sempre essere indicati.

Il Tar ha ritenuto ammissibile il ricorso: ha eliminato dalla competizione ben 10 dei 12 concorrenti e ha aggiudicato l’appalto proprio all’impresa titolare dell’offerta inizialmente esclusa dalla stazione appaltante, alla fine rimasta in gara con una sola concorrente autrice però di un’offerta con un ribasso più contenuto.

La sentenza

I giudici del tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso dell’impresa esclusa, unica, insieme a un’altra concorrente, ad aver indicato i propri costi aziendali senza limitarsi a una semplice dichiarazione di congruità dei costi indicati dalla stazione appaltante.

Dopo aver ricostruito i fatti, il Tar ha bocciato su tutta la linea la scelta della stazione appaltante di calcolare unilateralmente il valore degli oneri di sicurezza aziendali chiedendo alle imprese di dichiararne la congruità. La stazione appaltante ha precisato di aver seguito questa linea in ossequio al dettato di una legge regionale umbra (lr 3/2010) che non sarebbe stata abrogata esplicitamente dal nuovo codice appalti.

Per i giudici del Tar infatti «l’art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 ha imposto l’obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Inoltre, proseguono i giudici, anche l’Anac «ha più volte evidenziato la necessità che gli oneri aziendali siano stabiliti non già preventivamente dalla stazione appaltante ma rimessi alla determinazione di ciascun singolo concorrente, tenuto ad indicarli specificamente in sede di offerta, oneri che in quanto interni e specifici in ragione delle caratteristiche aziendali divergono da concorrente a concorrente (Anac delibera n. 100, 8 febbraio 2017)».

L’obbligo di indicare i propri oneri aziendali nell’offerta di ciascuna impresa sussiste anche se il bando tace sul punto specifico «con conseguente esclusione del concorrente silente», senza neppure la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Così come è bocciata «la predeterminazione effettuata unilateralmente dalla stazione appaltante in modo generale ed astratto per ogni concorrente». Questa scelta, infatti, concludono i giudici, «si pone in contrasto con lo stesso concetto di onere aziendale, collegato alle specifiche caratteristiche di ogni singolo operatore economico, effettuando in definitiva una indebita commistione con i diversi oneri di sicurezza per le interferenze».

Quanto alla possibilità che una legge regionale deroghi alle previsioni del codice i giudici hanno ricordato che «per giurisprudenza costante l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla “tutela della concorrenza”, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato». Nè, continua la sentenza «può ritenersi, come vorrebbe l’Amministrazione, che la Lr. 3/2010 sia rimasta in vigore pur a seguito del sopravvenuto D.lgs. 50 del 2016, contravvenendo tale tesi al rapporto tra leggi statali emanate in ambiti di competenza esclusiva». Dunque «è impensabile l’esistenza di un “regime speciale” sugli oneri di sicurezza per gli appalti di lavori affidati nella Regione Umbria».

Tante le pronunce dei giudici amministrativi su questo argomento: vediamone alcune tra le più recenti.

Oneri di sicurezza aziendali: la sentenza del Tar Sicilia n.2952/2017

Il Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 2952 si accoda al prevalente orientamento secondo il quale, in tema di omessa indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza, “la normativa nazionale è oggi dettata dal nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e precisamente dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10 (“nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”) e 83, comma 9 (che esclude la sanabilità delle carenze essenziali della domanda di partecipazione “afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica”).

Indicazione oneri di sicurezza aziendali: la sentenza del Tar Campania n. 34/2017

Il Tar Campania, Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 34 del 5 gennaio 2017, si è pronunciato sull’obbligo, in capo all’operatore economico, di inserire nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Il Collegio ha affermato che “L’indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce un elemento essenziale dell’offerta“, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“.
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara, in quanto la loro specificazione costituisce un obbligo, la cui omissione non può essere sanata nemmeno con il ricorso al soccorso istruttorio.

Oneri di sicurezza aziendali: la pronuncia del Consiglio di Stato in caso di omissione

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l’ordinanza n. 5582 del 15 dicembre 2016, si è pronunciato sull’esclusione da una gara celebrata ai sensi del dlgs 50/2016 (nuovo codice appalti) di una ditta che ha omesso nell’offerta l’ammontare degli oneri di sicurezza aziendali.

I giudici del CdS, confermando quindi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza soluzione di continuità rispetto al codice degli appalti previgente, ha ribadito la legittimità dell’esclusione da una gara di appalto celebrata nel vigore del d.lgs. n. 50/2016 di una società che non ha indicato, nell’ambito della propria offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendali.
Tale omissione ha, infatti, denotato la violazione dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo citato, il quale statuisce che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“.

Oneri di sicurezza aziendali: la sentenza del Tar Molise n. 513/2016

Per la sentenza del Tar Molise, rinviamo all’apposito articolo.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Umbria n.56/2018

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