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Oneri concessori: vanno rimborsati quando l’opera non viene realizzata?

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La mancata realizzazione dell’opera e la decadenza del titolo edilizio comportano la restituzione degli oneri concessori. Lo ribadisce il Tar Campania

Potrebbero essere tanti gli impedimenti perché un’opera edilizia non venga più realizzata.

Tale circostanza determina il diritto del richiedente ad essere rimborsato degli oneri concessori (compresi di eventuali sanzioni ed interessi), in quanto tale importo potrebbe essere indebitamente trattenuto dall’amministrazione competente.

Così si è espresso il Tar Campania con la sentenza n. 3647/2021.

Il caso

Una società otteneva dal Comune un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso produttivo con una superficie complessiva di oltre 46.000 m².

Successivamente, l’opera non veniva più realizzata, per cui la società richiedeva la restituzione degli oneri concessori, comprensivi delle somme versate a titolo di sanzioni amministrative, più gli interessi, per una somma complessiva di oltre 450.000 euro.

Da tutto ciò nasceva un contenzioso che sfociava in un ricorso al Tar della società contro l’amministrazione comunale.

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar chiariscono che:

Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione.

Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare cosicché l’importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente 

Quanto all’importo corrisposto a titolo di sanzione (secondo quanto affermato dalla ricorrente e documentato in corso di causa), il Tar osserva che anche il suo pagamento risulta indebito ove indebito sia ritenuto il pagamento degli oneri.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Restituzione oneri di urbanizzazione/costruzione: da quando decorre il termine?

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

praticus-ta
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