Contributo di costruzione, il Comune può sempre sanzionare il ritardo nel pagamento?
Contributo di costruzione: il Cds chiarisce che il Comune ha pieno potere di applicare la sanzione pecuniaria in caso di ritardato o omesso pagamento, anche se c’è una fideiussione
Un Comune rilasciava ad una società una concessione edilizia e successivamente una variante. In seguito accertava l’omesso degli oneri di urbanizzazione e il ritardato pagamento dei costi di costruzione.
Infliggeva dunque alla società una sanzione pecuniaria di euro 51.089,41.
Per entrambi i titoli edilizi, al beneficiario era stato richiesto di costituire una polizza fideiussoria in favore del Comune, a garanzia del puntuale pagamento delle singole rate dei distinti contributi di costruzione.
L’amministrazione comunale però non aveva mai provveduto all’escussione della garanzia fideiussoria né aveva sollecitato il debitore al pagamento di quanto ancora dovuto.
La società si rivolgeva al Tar della Valle d’Aosta adducendo che il Comune:
- aveva omesso di sollecitare, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il pagamento del dovuto alla scadenza delle singole rate
- avrebbe dovuto escutere la fideiussione, evitando così di aggravare la posizione della società
Il Tar Valle d’Aosta respingeva il gravame. Pertanto la società presentava ricorso al Consiglio di Stato.
Omesso pagamento contributo di costruzione: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 24 del 7 dicembre 2016, si esprime sull’appello presentato dalla società.
Il giudice richiama quanto previsto dal dpr n. 380 del 200(testo unico dell’edilizia) secondo cui:
il relativo contributo è costituito da 2 quote, commisurate rispettivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’edificio assentito. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è di norma (salvo eventuale rateizzazione a richiesta dell’interessato) corrisposta all’atto del rilascio del permesso mentre la quota relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni all’ultimazione della costruzione. (art. 11 c.2)
al momento della quantificazione e della rateizzazione del contributo di costruzione gli enti locali richiedono all’intestatario del titolo edilizio la prestazione di una garanzia. (art. 16, comma 3)
in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione è previsto che siano applicate delle sanzioni pecuniarie, la cui determinazione in concreto è rimessa, sia pur nel rispetto di alcune soglie minime e massime fissate dalla legislazione nazionale, alla legislazione regionale. (art. 42)
La legge regionale della Valle d’Aosta (n. 11/1998) disciplina gli aumenti del contributo dovuti in relazione al ritardo nel pagamento, determinandoli nella seguente misura:
- minima del 20% (ritardo contenuto entro il termine di 120 gg dalla scadenza del primo termine)
- intermedia del 40% (ritardo contenuto entro gli ulteriori 60 gg)
- fino a giungere al 100% del contributo (per ritardi ancora superiori)
La norma sanzionatoria (nazionale o regionale) rileva dunque il solo mancato pagamento della rata di contributo imputabile al debitore principale.
L’amministrazione comunale, esaurito il termine originario di pagamento della rata, può escutere immediatamente la fideiussione presentata a garanzia. Se ciò non avviene, ha comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo.
Pertanto il Consiglio di Stato si esprime a favore del Comune, confermando la sentenza di primo grado.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato n. 24/2016

Visto la sentenza verrebbe da chiedersi a cosa serve allora la polizza di fidejussione? La polizza dovrebbe garantire il Comune a riscuotere comunque gli oneri non pagati e poi alla società assicurativa di rivalersi sul proprio cliente, altrimenti perde in toto di significato ed efficacia se il comune si possa riservare il diritto di commutare delle sanzioni abbastanza corpose, se pur previste dalla norma. A mio avviso Sentenza sbagliata.