Ok al bonus facciate per gli edifici visibili dal mare
Le Entrate chiariscono che il bonus facciate è applicabile anche per quei prospetti/fronti visibili unicamente dal mare
Con la risposta 595/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce un utile chiarimento sul campo di applicazione del bonus facciate.
Nel dettaglio l’istante intende realizzare dei lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno di un fabbricato ad uso residenziale, che rientra all’interno della zona omogenea B, ma la cui facciata non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare (atteso che l’edificio è situato in prossimità della costa).
Egli chiede di sapere se è possibile usufruire del bonus facciate, ancorché l’edificio affacci sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove lo stesso è visibile, rientrano tra gli spazi ad uso pubblico.
La risposta delle Entrate
Come già accaduto in altri interpelli sul bonus facciate l’Agenzia premette che la valutazione, in concreto, se la facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle sue competenze.
Successivamente, le Entrate citano la circolare n. 2/E del 2020, con cui hanno precisato, tra l’altro, che “sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La ratio della normativa in esame è, dunque per l’Agenzia, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Nel caso di specie, il Fisco fa presente che, il Ministero della cultura, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che detti lavori “non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, che le spese siano ammissibili”.
In considerazione di tale parere espresso, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa in esame, non oggetto dell’istanza di interpello, al caso di specie per le Entrate risulta applicabile il bonus facciate.
Clicca qui per scaricare l’interpello 595/2021

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